Ricorso Inammissibile in Cassazione: i Limiti dopo il Concordato in Appello
Quando un imputato decide di accordarsi sulla pena in appello, quali sono le conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza successiva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’accordo processuale limita drasticamente le successive contestazioni, rendendo un eventuale ricorso inammissibile se questo mira a ridiscutere il merito della vicenda. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere la logica e i limiti del cosiddetto “concordato in appello”.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La sua difesa sosteneva che la quantità di stupefacente e le modalità di conservazione non dimostravano in modo inequivocabile l’intenzione di venderla a terzi. Secondo il ricorrente, si trattava di una quantità compatibile con l’uso personale, peraltro condiviso con un complice, come dichiarato durante il processo. Il motivo del ricorso si basava quindi su una presunta violazione di legge e su un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione (se la droga fosse per uso personale o per spaccio), ma si concentra su un aspetto puramente procedurale. I giudici hanno sottolineato che la sentenza d’appello era il risultato di un “concordato”, un istituto introdotto dalla riforma del 2017 (art. 599-bis del codice di procedura penale).
Conseguenze della Decisione sul Ricorso Inammissibile
Poiché il ricorso è stato giudicato inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta con colpa, ovvero senza una fondata ragione giuridica.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione degli effetti del concordato in appello. La Corte richiama un proprio precedente consolidato (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), secondo cui, una volta che le parti si accordano sull’accoglimento di alcuni motivi di appello rinunciando ad altri, la possibilità di ricorrere in Cassazione viene drasticamente limitata.
Nello specifico, un ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di concordato è ammissibile solo se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Difetti nel consenso del Procuratore Generale alla richiesta.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Al contrario, sono considerate inammissibili le doglianze relative ai motivi d’appello a cui si è rinunciato o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione da parte del giudice di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.). L’accordo implica una rinuncia a contestare la colpevolezza e la valutazione dei fatti, concentrando il giudizio solo sulla determinazione della pena concordata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio cardine della procedura penale: la scelta di un rito alternativo o di un accordo processuale come il concordato in appello comporta delle conseguenze non trascurabili. L’imputato che accetta di concordare la pena in secondo grado, di fatto, rinuncia alla possibilità di rimettere in discussione la propria responsabilità davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso al giudice di legittimità resta un’opzione, ma solo per verificare la correttezza procedurale dell’accordo stesso, non per riaprire un dibattito sui fatti. La decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente le strategie difensive, poiché un accordo processuale chiude definitivamente la porta a molte delle contestazioni che si sarebbero potute sollevare in un giudizio ordinario.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione dei fatti (destinazione della droga) dopo che in appello era stato raggiunto un ‘concordato’ sulla pena. La giurisprudenza costante afferma che, dopo tale accordo, non è possibile impugnare la sentenza per motivi a cui si è implicitamente rinunciato.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è ammissibile unicamente se contesta vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all’accordo, al consenso del Procuratore Generale o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo stesso. Non è possibile contestare il merito della colpevolezza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1566 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1566 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Rilevato che con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 129, cod. proc. pen. e all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione (si censura l’impugnata sentenza sostenendo che, in ragione della quantità di stupefacente accertato dalla polizia giudiziaria e delle modalità della custodia, lo stesso non appariva univocamente destinato alla cessione a terzi, trattandosi di quantitativo legittimamente detenibile per uso personale; anche la condotta processuale assunta dal ricorrente contribuirebbe ad escludere la destinazione a terzi di tale stupefacente, avendo lo stesso dichiarato, nel corso del giudizio, di farne un uso personale insieme al suo complice;
rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo;
ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell’applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
p<
processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, 1'11/12/2025