Ricorso Inammissibile: Non si Può Contestare la Colpa Dopo il Concordato in Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un principio fondamentale della procedura penale: i limiti dell’impugnazione a seguito di un ‘concordato in appello’. Questa decisione chiarisce che, una volta raggiunto un accordo sulla pena, non è più possibile rimettere in discussione la propria responsabilità. Analizzare questo caso ci permette di capire le conseguenze procedurali di un ricorso inammissibile e i confini entro cui la difesa può muoversi.
I Fatti del Caso
Un imputato, accusato del grave reato di riciclaggio, si era visto applicare dalla Corte di Appello di Napoli una pena concordata tra le parti, secondo la procedura prevista dall’art. 599 bis del codice di procedura penale. Questo istituto, noto come ‘concordato in appello’ o ‘patteggiamento in appello’, permette alle parti di accordarsi su una modifica della sentenza di primo grado, solitamente per ottenere una riduzione della pena, rinunciando ad alcuni motivi di appello.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ugualmente ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e il Tema del Ricorso Inammissibile
Il fulcro del ricorso alla Suprema Corte era la presunta assenza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla possibilità di un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. In altre parole, la difesa sosteneva che il giudice d’appello avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo, verificare se esistessero le condizioni per un’assoluzione piena, data la presunta mancanza di prove sulla responsabilità dell’imputato.
Si trattava, a tutti gli effetti, di un tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda e l’affermazione di colpevolezza, un punto che si presumeva superato con l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione è netta e si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme procedurali. Gli Ermellini hanno stabilito che l’impugnazione era stata proposta per motivi non consentiti dalla legge in quella specifica fase processuale.
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che il concordato sulla pena in appello comporta una rinuncia implicita ai motivi che non sono oggetto dell’accordo stesso. Nello specifico, l’imputato aveva concordato l’entità della pena, rinunciando di fatto a contestare il giudizio di responsabilità. Presentare un ricorso in Cassazione basato proprio sulla presunta assenza di prove di colpevolezza costituisce una contraddizione logica e procedurale.
L’accordo sulla pena cristallizza il punto della responsabilità, che non può essere riaperto in un’ulteriore fase di impugnazione. Pertanto, i motivi proposti dal difensore sono stati ritenuti ‘non consentiti’, il che ha portato inevitabilmente a un verdetto di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per avvocati e imputati. La scelta di accedere a un concordato in appello è strategica e deve essere ponderata con attenzione, poiché preclude la possibilità di contestare successivamente il merito della condanna. Accettare un accordo sulla pena significa accettare implicitamente il verdetto di colpevolezza. Qualsiasi tentativo di aggirare questo principio, sollevando in Cassazione questioni di merito, si scontra con una sicura declaratoria di inammissibilità e con le conseguenti sanzioni economiche. La decisione serve da monito: le strategie processuali devono essere coerenti e non possono essere utilizzate per tentare di ottenere benefici contraddittori.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di concordato in appello per motivi che riguardano la colpevolezza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se, dopo aver concordato la pena in appello, si tenta di rimettere in discussione l’affermazione di responsabilità, poiché l’accordo implica una rinuncia a tali motivi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Qual è la ragione principale per cui il ricorso è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto per ‘motivi non consentiti’. L’aver raggiunto un accordo sull’entità della pena in appello preclude la possibilità di contestare in una fase successiva la sussistenza della responsabilità penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SOLOFRA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 14 marzo 2024, applicava a COGNOME NOME la pena concordata fra le parti in ordine al reato di riciclaggio allo stesso contestato.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’assenza di motivazione in ordine alle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. in assenza di prova circa la responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; ed invero l’impugnazione ha ad oggetto motivi attinenti l’affermazione di responsabilità pur a seguito d rinuncia ai motivi già proposti in fase di concordato in appello sulla entità della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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