Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Preclude l’Impugnazione
L’accordo sulla pena in grado di appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, le parti devono essere consapevoli delle sue conseguenze, prima fra tutte la limitazione del diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché proposto contro una sentenza che recepiva un patto processuale. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti e le implicazioni di tale scelta difensiva.
I Fatti del Caso: Dal Furto Aggravato all’Accordo in Appello
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato. In secondo grado, la difesa dell’imputato e la pubblica accusa raggiungevano un accordo sulla rideterminazione della pena, che veniva così ridotta a due anni e otto mesi di reclusione e 460,00 euro di multa. La Corte d’Appello, prendendo atto del consenso delle parti e della rinuncia ai residui motivi di gravame, emetteva una sentenza conforme alla richiesta congiunta.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Nello specifico, si contestava la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato qualora ne ricorrano i presupposti.
La Decisione della Cassazione: la Logica dietro un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha liquidato il motivo di ricorso con una declaratoria di inammissibilità. La decisione si fonda su una logica processuale stringente e coerente con la natura dell’istituto dell’accordo in appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la pena applicata dalla Corte d’Appello fosse il risultato diretto di una proposta concordata, avanzata dalla stessa difesa e accettata dall’accusa. L’imputato, ammettendo gli addebiti, aveva chiesto, unitamente al suo legale, l’accoglimento di quella specifica proposta sanzionatoria. Pertanto, presentare un ricorso successivo lamentando un vizio di motivazione su un punto implicitamente superato dall’accordo stesso costituisce un comportamento processualmente contraddittorio.
La Corte ha sottolineato che l’adesione all’accordo sulla pena implica una rinuncia a far valere eventuali vizi o censure che non siano stati oggetto di riserva espressa. La natura consensuale del rito ex art. 599-bis c.p.p. cristallizza la decisione su tutto ciò che non è più in discussione. Di conseguenza, il motivo proposto è stato giudicato palesemente infondato, rendendo il ricorso inammissibile.
Inoltre, la Corte ha applicato la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. (introdotto dalla Legge n. 103/2017, la stessa che ha istituito il concordato in appello), che consente di dichiarare l’inammissibilità «senza formalità», ossia senza udienza pubblica, quando la questione è di pronta e facile soluzione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La pronuncia in esame riafferma un principio cruciale: la scelta di un accordo sulla pena in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Chi vi aderisce deve essere consapevole che sta limitando drasticamente le proprie facoltà di impugnazione successiva. L’inammissibilità del ricorso non è solo una questione formale, ma comporta anche sanzioni economiche. A norma dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata. Questa decisione serve da monito: le vie del processo consensuale, sebbene vantaggiose, richiedono un’attenta valutazione e precludono ripensamenti tardivi.
È possibile impugnare una sentenza d’appello se la pena è stata concordata tra le parti?
No, in linea di principio. La Corte di Cassazione ha stabilito che se la pena è il risultato di un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il ricorso è inammissibile, specialmente se la difesa stessa ha richiesto l’applicazione della pena concordata ammettendo gli addebiti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile ‘senza formalità’?
La procedura ‘senza formalità’, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., viene utilizzata per i casi di manifesta inammissibilità, come questo. Permette alla Corte di decidere più rapidamente senza la necessità di un’udienza pubblica, dato che l’esito è palese.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questo contesto?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44222 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44222 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMECUI 03NONJ) nato il 14/06/1987
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avvi o alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME;
Motivi della decisione
NOME a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni due e mesi otto d reclusione ed euro 460,00 di multa, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. pro pen., con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di furto aggravato di cui agli artt. comma 3, 61 n.5 cod. pen. In Padova il 6.03.2022.
Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione su mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il v dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, n. 4 del 12/01/2018, non mass.) avendo la difesa, unitamente all’imputato che ammetteva gli addebiti, chiesto l’accoglimento della proposta concordata in ordine all’applicazione della pena
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata leg n. 103/2017).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost. sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21.11.2024