Ricorso Inammissibile: Quando la Motivazione sul Dolo Rende l’Appello Inutile
L’esito di un processo penale non sempre si conclude con l’appello. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ci ricorda l’importanza di presentare motivi di impugnazione solidi e giuridicamente fondati. Un caso di furto e resistenza a pubblico ufficiale diventa l’occasione per analizzare quando e perché un ricorso viene dichiarato inammissibile, ponendo l’accento sulla discrezionalità del giudice di merito nel valutare l’intensità del dolo e sulla logicità della sua motivazione.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Livorno a carico di un’imputata per i reati di furto aggravato (art. 624 bis c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della prima sentenza, rideterminava la pena. Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi di impugnazione.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
Il primo motivo sollevava una questione di legittimità costituzionale su una norma del codice di procedura penale, ma la Suprema Corte lo ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione.
Il cuore della questione risiedeva nel secondo e ultimo motivo, con cui si contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale. Questo motivo è stato giudicato dalla Corte come manifestamente infondato, conducendo a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da ‘evidenti illogicità’.
La Corte territoriale, infatti, aveva adeguatamente valorizzato le modalità della condotta dell’imputata, ritenendole indicative di una ‘particolare intensità del dolo’. Questa valutazione, basata sugli elementi emersi nel processo, è una prerogativa del giudice di merito. Poiché la motivazione a sostegno di tale valutazione era coerente e logica, essa si sottraeva a qualsiasi censura in sede di legittimità. La decisione di non concedere l’attenuante era, pertanto, correttamente e sufficientemente giustificata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove. Per contestare la valutazione di un giudice, non basta essere in disaccordo; è necessario dimostrare un vizio logico palese e incontrovertibile nel suo ragionamento. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Ciò serve da monito contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, sottolineando l’importanza di un’analisi legale rigorosa prima di adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo principale, relativo alla mancata applicazione di una circostanza attenuante, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione della Corte d’Appello era logica e sufficiente.
Cosa significa che la motivazione del giudice di appello era ‘esente da evidenti illogicità’?
Significa che il ragionamento seguito dal giudice della Corte d’Appello per giungere alla sua decisione era coerente, logico e giuridicamente corretto. Non presentava contraddizioni o palesi errori di logica che potessero giustificare un annullamento da parte della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TURELLI BERIGUETE NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Livorno – con la quale l’imputata era stata ritenuta colpevole dei reati di cui agli artt. 624 bis e 337 cod. pen.- ha ridetermiNOME la pena in relazione all’aumento riconosciuto ai sensi dell’art. 81 cod. pen. per il delitto di resistenza.
Considerato che il primo motivo – con cui la ricorrente solleva una questione di legittimità costituzionale sull’art. 581 comma 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.non è rilevante ai fini della presente decisione.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità laddove ha valorizzato le modalità della condotta rivelatrici della particolare intensità del dolo della imputata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 ere estensore GLYPH Il
Il Presidente