Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge le Doglianze Generiche
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede il rispetto di requisiti rigorosi, che vanno oltre la semplice contestazione di una sentenza sfavorevole. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente quando fondato su doglianze generiche e ripetitive. L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro sulla funzione del giudizio di legittimità e sulle conseguenze per chi tenta di utilizzarlo come un terzo grado di merito.
I Fatti del Caso: La Condanna per Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la responsabilità penale di tre soggetti per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. Ritenendo ingiusta la condanna, i tre imputati hanno deciso di presentare ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della decisione.
L’Analisi della Corte: la Valutazione del ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando i ricorsi, ha rapidamente concluso per la loro inammissibilità. Il fulcro della decisione risiede nella natura dei motivi presentati dai ricorrenti. La Corte ha osservato che le argomentazioni non sollevavano questioni sulla corretta applicazione della legge (il cosiddetto ‘vizio di legittimità’), ma si limitavano a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito.
La Differenza tra Giudizio di Merito e di Legittimità
È cruciale comprendere che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo compito, in ‘sede di legittimità’, è unicamente quello di verificare che i tribunali inferiori abbiano applicato correttamente le norme di diritto e seguito le procedure corrette. I ricorrenti, invece, cercavano di ottenere una nuova valutazione della loro responsabilità, un’attività preclusa alla Suprema Corte. Presentare un ricorso inammissibile significa proprio questo: chiedere alla Corte di fare qualcosa che per legge non può fare.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che i motivi dedotti erano ‘mere doglianze generiche e ripetitive’. Questo significa che i ricorsi mancavano di specificità e non individuavano errori di diritto precisi nella sentenza impugnata. Erano, in sostanza, una ripetizione delle tesi difensive già vagliate e motivatamente disattese dalla Corte d’Appello.
La Cassazione ha richiamato un proprio orientamento consolidato (citando la sentenza n. 19010 del 2017) per sottolineare come un ricorso che non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni, non può superare il vaglio di ammissibilità. La condanna per il reato contestato era stata, secondo i giudici, adeguatamente motivata nelle sedi di merito, e i ricorsi non offrivano alcun valido spunto per una censura in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’esito è stato la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per i ricorrenti: in primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della ‘Cassa delle ammende’, una sanzione pecuniaria prevista per aver azionato un’impugnazione rivelatasi palesemente infondata.
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario di tutela della legge, non un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzato su precise violazioni di legge e non su una generica insoddisfazione per l’esito del processo.
Cosa succede quando un ricorso alla Corte di Cassazione si basa su motivi generici?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non riesaminare i fatti. Le doglianze generiche o ripetitive non sono motivi validi per questo tipo di impugnazione.
Perché i ricorrenti sono stati condannati a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Secondo l’ordinanza, la legge prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, per aver presentato un ricorso infondato.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e un giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito (primo grado e appello) valuta le prove e ricostruisce i fatti per decidere sulla colpevolezza o innocenza. Il giudizio di legittimità (Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla solo che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME (CUI 04PKVT6) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME (CUI 0521PI6) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI 033US0E) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 197 – R.G. n. 2094/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e ripetitive su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen., dove la Corte territoriale applica il pacifico orientamento, di cui, tra tante, Sez. 6, n. 19010 de 28/03/2017, Rv. 269828);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.