Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze Generiche Portano alla Condanna alle Spese
L’ordinanza n. 737/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro monito sull’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione si limita a riproporre argomenti già vagliati, senza sollevare questioni di legittimità concrete, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Genova. Il ricorrente, tramite il suo legale, contestava la decisione dei giudici di merito, in particolare per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni sostitutive. L’appello si basava su argomentazioni che, secondo la successiva valutazione della Cassazione, non introducevano nuovi e validi profili di censura rispetto a quanto già discusso e deciso nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta originaria (l’applicazione di sanzioni sostitutive), ma si ferma a un livello preliminare, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata duplice per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa statuizione sottolinea come la presentazione di un ricorso non adeguatamente fondato non sia un’azione priva di conseguenze.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta dei motivi addotti dal ricorrente. Essi sono stati definiti “mere doglianze generiche e meramente riproduttive”. In altre parole, il ricorso non sollevava questioni di diritto nuove o specifiche, ma si limitava a ripetere le stesse lamentele già presentate e respinte dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno osservato che il giudice di merito aveva già fornito “corretti argomenti giuridici” per disattendere le richieste dell’imputato.
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente individuato un “criterio ostativo” all’applicazione delle sanzioni sostitutive. Tale criterio non solo era valido secondo la normativa generale, ma risultava anche coerente con la recente riforma della materia introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022. La mancanza di specificità e la natura puramente ripetitiva delle censure hanno quindi reso il ricorso inammissibile, precludendo ogni ulteriore esame.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito. Non serve a ridiscutere i fatti, ma a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Per questo, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono indicare con precisione le violazioni di legge che si assumono commesse.
La decisione insegna che presentare un ricorso basato su critiche vaghe o sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti è una strategia destinata al fallimento. Non solo non porta al risultato sperato, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche non trascurabili. Per gli operatori del diritto, ciò rafforza la necessità di un’analisi rigorosa prima di intraprendere la via dell’impugnazione, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità concreti e ben argomentati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati ‘doglianze generiche e meramente riproduttive’, ovvero lamentele vaghe che si limitavano a ripetere argomenti già correttamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive?
No, la Corte non ha esaminato nel merito la richiesta. La dichiarazione di inammissibilità ha impedito qualsiasi valutazione sulla fondatezza della pretesa, poiché il ricorso è stato respinto in una fase preliminare a causa dei suoi vizi formali e sostanziali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 737 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 737 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI: CODICE_FISCALE nato il 26/03/1981
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti · argomenti giuridici dal giudice di merito (al di là della tipologia di sanzione sostitutiva richiesta con l’appello – tra l’altro in ogni caso in modo del tutto generico – la Corte di appello ha indicato il criterio ostativo alla applicazione di sanzioni sostitutive che non solo era valido in via generale, ma risultava anche coerente con la riforma della materia ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2022);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023