Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta le Doglianze di Fatto
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e quali sono i limiti entro cui può essere presentato un ricorso. Quando un’impugnazione si concentra esclusivamente su aspetti fattuali già decisi nei gradi precedenti, la sua sorte è segnata: viene dichiarata inammissibile. Questo caso, riguardante una condanna per furti in abitazione, illustra perfettamente il concetto di ricorso inammissibile e le sue conseguenze.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per quattro episodi di furto in abitazione, sia tentati che consumati. La Corte di Appello di Torino, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputata. In particolare, i giudici di secondo grado avevano dichiarato improcedibile un quinto capo d’imputazione per furto monoaggravato a causa della mancanza di querela, rideterminando di conseguenza la pena complessiva.
Nonostante la parziale riforma, l’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: l’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello in relazione alle doglianze sollevate nel gravame.
Analisi del Ricorso Inammissibile e le Sue Motivazioni
La Suprema Corte ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato e, pertanto, inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del sistema processuale penale italiano: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
La Natura delle Doglianze: Una Questione di Fatto, non di Diritto
Il punto centrale della decisione della Cassazione risiede nella natura delle critiche mosse dalla ricorrente. La Corte ha stabilito che le lamentele si esaurivano in “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, la difesa non contestava errori nell’applicazione della legge (vizi di legittimità), ma tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Risposta Adeguata della Corte d’Appello
Oltre a qualificare le doglianze come fattuali, la Cassazione ha sottolineato che il ricorso era “manifestamente infondato” perché la Corte d’Appello aveva già fornito una “adeguata risposta” a tutte le questioni sollevate nell’atto di appello. Questo significa che i giudici di secondo grado avevano già esaminato e motivato in modo congruo le ragioni per cui ritenevano provata la colpevolezza dell’imputata, rendendo il tentativo di riproporre le stesse questioni in Cassazione del tutto sterile.
Le Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono state concise e dirette. La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso non verteva su questioni di diritto, ma si limitava a riproporre contestazioni sulla valutazione dei fatti. Tale approccio è inammissibile nel giudizio di legittimità, che è circoscritto al controllo della corretta applicazione delle norme e della coerenza logica della motivazione. Poiché la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta completa e adeguata alle obiezioni dell’imputata, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, portando alla sua inevitabile reiezione e alle conseguenti sanzioni.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere fondato su vizi di legittimità e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori oneri economici. La decisione evidenzia l’importanza di strutturare un ricorso per cassazione su solide argomentazioni giuridiche, distinguendo nettamente tra questioni di fatto, ormai cristallizzate nei gradi di merito, e questioni di diritto, le uniche che possono trovare accoglimento dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato si basava su mere doglianze in punto di fatto, ossia contestazioni sulla ricostruzione degli eventi, e non su vizi di legittimità della sentenza impugnata, risultando inoltre manifestamente infondato.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché uno dei capi d’imputazione è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d’Appello?
Il reato di furto monoaggravato (capo 5) è stato dichiarato improcedibile per difetto di querela, ovvero per la mancanza della formale richiesta di punizione da parte della persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME[NI;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per la commissione di quattro episodi di furto in abitazione tentato e consumato (capi da 1 a 4), dichiarando, invece, improcedibile per difetto di querela il reato di furto monoaggravato contestato al capo 5 e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione sulle doglianze coltivate con il gravame, si esaurisce in mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, risulta manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha fornito adeguata risposta alle questioni sollevate con l’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024