Ricorso Inammissibile: Quando le Critiche sui Fatti non Bastano in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 728/2024 offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando si limita a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito. Questo caso, riguardante reati di evasione e detenzione di stupefacenti, sottolinea la netta distinzione tra un errore di diritto e una semplice divergenza sulla ricostruzione della vicenda processuale.
Il Contesto del Ricorso
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello per evasione e detenzione di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando le conclusioni a cui erano giunti i giudici. In particolare, il ricorrente criticava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, sia per quanto riguarda l’allontanamento dalla propria abitazione (configurando l’evasione) sia per la disponibilità della sostanza stupefacente sequestrata.
La Valutazione della Suprema Corte su un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati dal ricorrente non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità. Invece di evidenziare vizi logici manifesti o errori nell’applicazione della legge, l’appello si configurava come una serie di “mere doglianze in punto di fatto”.
In sostanza, il ricorrente non contestava un’errata interpretazione di una norma giuridica, ma piuttosto il modo in cui il giudice di merito aveva interpretato le prove a sua disposizione. Questo tipo di critica, che mira a una nuova valutazione del materiale probatorio, è precluso in sede di Cassazione, il cui compito non è rifare il processo, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
La Differenza tra Critica Fattuale e Travisamento della Prova
La Corte ha sottolineato che le critiche del ricorrente erano “estranee alla nozione di travisamento della prova”. Il travisamento si verifica quando un giudice basa la sua decisione su una prova che non esiste o ne ignora una decisiva. Nel caso di specie, invece, il ricorrente si limitava a offrire una lettura alternativa delle stesse prove già esaminate e correttamente valutate dalla Corte d’Appello, con argomenti giuridici ritenuti corretti e privi di vizi logici evidenti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono state concise e perentorie. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché:
1. I motivi erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove, non consentite nel giudizio di legittimità.
2. Le critiche erano generiche e riproducevano argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito.
3. Non sono stati riscontrati vizi logici manifesti né un travisamento della prova, unici elementi che avrebbero potuto giustificare un intervento della Suprema Corte sulla valutazione dei fatti.
Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione precedente e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non si può adire la Suprema Corte sperando in una nuova e diversa valutazione delle prove. Un ricorso, per avere successo, deve concentrarsi su questioni di diritto, come l’errata applicazione di una norma o la presenza di vizi logici gravi e manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge, ad esempio perché si limitano a criticare la valutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito, anziché contestare vizi di legittimità come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono “mere doglianze di fatto”?
Significa che il ricorrente non sta denunciando un errore di diritto, ma sta semplicemente contestando il modo in cui il giudice dei gradi precedenti ha interpretato le prove e ricostruito gli eventi. Questo tipo di critica non è ammesso in Cassazione, che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 728 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 28/09/1997
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e gener quanto alla valutazione della prova per i reati di evasione e di detenzione stupefacente (critiche all’evidenza estranee alla nozione di travisamento del prova) e comunque meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridi corretti (quanto all’evasione connessa “all’uscita dalla abitazione”) e privi d logici manifesti rilevabili in questa sede (quanto alla scena osservata dalla p alla sostanziale disponibilità dello stupefacente in sequestro);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10/11/2023