Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze di Fatto non Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando la difesa si limita a riproporre critiche sulla valutazione dei fatti, senza sollevare vizi di legge. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti del ricorso in Cassazione.
Il Caso in Analisi: un ricorso per motivi di fatto
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che lo aveva condannato per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato contestava sia la valutazione della sua condotta, ritenuta finalizzata alla cessione a terzi, sia il mancato accesso alle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis del codice penale.
La difesa ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte elementi già ampiamente discussi e valutati nei precedenti gradi di giudizio, criticando l’interpretazione dei fatti operata dai giudici di merito e l’insufficienza della loro motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e legale del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si trattava di ‘mere doglianze in punto di fatto’.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte ha articolato la sua decisione su due pilastri principali, entrambi legati alla natura del giudizio di Cassazione.
La Critica sui Motivi Meramente Fattuali
Il primo punto cruciale è che i motivi del ricorso erano semplici riproduzioni di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa, secondo i giudici, si è limitata a una ‘generica affermazione della insufficienza della motivazione’ senza un ‘autentico confronto, tantomeno critico’ con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Il Diniego delle Pene Sostitutive e il ricorso inammissibile
Anche per quanto riguarda il diniego delle pene sostitutive, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello sufficiente e non censurabile. I giudici di merito avevano negato il beneficio basandosi sulla ritenuta inidoneità della pena sostitutiva a svolgere una funzione rieducativa e di prevenzione speciale. Inoltre, avevano osservato che l’allegazione di un ‘buon comportamento processuale e ravvedimento’ da parte dell’imputato non trovava ‘riscontro nel processo’. La Cassazione ha concluso che tale valutazione era sorretta da una motivazione logica e adeguata, rendendo anche questo motivo di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante: per avere successo in Cassazione, un ricorso non può limitarsi a contestare come sono stati valutati i fatti. È necessario dimostrare che la sentenza impugnata ha violato la legge o ha presentato un vizio di motivazione grave e palese. Insistere su argomenti già respinti nei gradi di merito senza una critica giuridica puntuale porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, cioè critiche relative alla ricostruzione degli eventi già valutati dai giudici di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono i limiti di un ricorso in Corte di Cassazione?
Un ricorso in Cassazione non può essere un terzo grado di giudizio nel merito. Deve concentrarsi su questioni di diritto, come la violazione di una legge o vizi logici gravi nella motivazione della sentenza, e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte nei gradi precedenti.
Per quale motivo è stata negata l’applicazione delle pene sostitutive?
La richiesta di pene sostitutive è stata respinta perché la Corte d’Appello ha ritenuto, con motivazione logica, che non fossero idonee a svolgere una funzione rieducativa e di prevenzione. Inoltre, non è stata trovata alcuna prova concreta del presunto ‘ravvedimento’ dell’imputato durante il processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47451 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 08/11/1999
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME. COGNOME dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato in particolare che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, rilievi disgiunti da un autentico confronto, tantonneno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute (pag. 1 e ss. della sentenza impugnata);
Anche il diniego di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. è retto da argomentazioni non censurabili che si saldano, completando così la motivazione sul diniego, quanto alla ritenuta inidoneità della pena sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa e di prevenzione speciale, alle valutazioni che la Corte di merito ha espresso, denegandone il fondamento, sull’allegazione del buon comportamento processuale e “ravvedimento” dell’imputato di cui, osserva in sentenza, “non vi è riscontro nel processo”. Il diniego, dunque, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere estensore