Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze di Fatto Non Bastano
Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione e ha una funzione ben precisa: assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è una sede dove si possono ridiscutere i fatti del processo. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal impostata porti a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi di ricorso si limitano a contestare la valutazione delle prove, senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, previsto dall’art. 582 del codice penale. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, escludendo una circostanza aggravante e, di conseguenza, rideterminando la pena. Tuttavia, la responsabilità penale dell’imputato era stata pienamente confermata.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: contestare la correttezza della motivazione che fondava il giudizio di colpevolezza. Secondo la difesa, tale motivazione era viziata.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è di natura prettamente processuale e fondamentale per comprendere il ruolo del giudice di legittimità. Il ricorso, infatti, non denunciava un vizio di legittimità (come una violazione di legge o un difetto logico manifesto nella motivazione), ma si limitava a proporre delle “mere doglianze in punto di fatto”.
In altre parole, il ricorrente non stava sostenendo che la Corte d’Appello avesse applicato male la legge o avesse ragionato in modo illogico, ma semplicemente che avesse valutato male i fatti. Questo tipo di contestazione è preclusa in sede di Cassazione, il cui compito non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove, ma di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha osservato che il motivo di ricorso era “manifestamente infondato” perché non si confrontava realmente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo gli Ermellini, era “immune da vizi logici”. Di fronte a una motivazione coerente e ben argomentata, non è sufficiente, per ottenere un annullamento, limitarsi a offrire una diversa lettura dei fatti. È necessario, invece, individuare e dimostrare una specifica crepa nel ragionamento del giudice di merito, un errore giuridico o un’illogicità palese che renda la decisione invalida. Poiché il ricorso non adempiva a questo onere, la sua sorte era segnata.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non un terzo grado di giudizio nel merito. Preparare un ricorso efficace significa concentrarsi sui profili di legittimità, evitando di riproporre questioni fattuali già decise nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché si basava esclusivamente su “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero contestava la valutazione dei fatti e delle prove operata dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato è stato condannato?
L’imputato è stato condannato per il reato di lesioni personali, previsto dall’articolo 582 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47069 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 07/10/1975
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che Igbozulike Felix ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, ha rideterminato la pena a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.61 n.2 cod. pen., confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione in fatto della sentenza immune da vizi logici (p.4/5).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024 Il GLYPH • Here estensore
Il Presidente