Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta alle Questioni di Fatto
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità. Quando un ricorso viene definito inammissibile, significa che la Corte non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate, poiché i motivi presentati non rispettano i requisiti previsti dalla legge. Questo caso, relativo a una condanna per resistenza e minaccia, illustra perfettamente perché le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti non trovano spazio in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di appellarsi all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, per tentare di ribaltare la condanna.
I Motivi del Ricorso e perché è stato dichiarato inammissibile
L’appellante ha basato il suo ricorso contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In particolare, ha messo in discussione la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, come il reato di resistenza, e l’attendibilità di una testimonianza chiave per il reato di minaccia. Tuttavia, questi argomenti si sono scontrati con un muro invalicabile: i limiti del giudizio di Cassazione.
La Corte Suprema non è un “terzo grado” di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di effettuare una nuova valutazione dei fatti. Per questo motivo, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 42931/2023, ha chiarito in modo netto le ragioni della sua decisione. I motivi del ricorso sono stati definiti come “mere doglianze in punto di fatto”, di carattere “confutativo” e “manifestamente infondate”.
In altre parole, l’appellante non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della Corte d’Appello, ma ha semplicemente proposto una sua versione dei fatti, cercando di sostituire la propria valutazione a quella del giudice. La Corte ha invece ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da “corretti argomenti giuridici” e da una “motivazione adeguata ed immune da vizi logici”. I giudici di merito avevano, secondo la Cassazione, correttamente ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati.
Una volta dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha applicato le conseguenze di legge: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in questi casi per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove o della credibilità dei testimoni in sede di legittimità è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente un’ulteriore condanna economica.
Per gli avvocati e i loro assistiti, questa ordinanza è un monito a strutturare i ricorsi per Cassazione con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente sulla violazione di legge o su vizi manifesti della motivazione, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in un’impropria richiesta di revisione dei fatti storici. La distinzione tra merito e legittimità rimane un pilastro fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia.
Che tipo di argomenti non possono essere presentati in un ricorso alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti di un caso. Pertanto, argomenti che consistono in mere lamentele su come i fatti sono stati ricostruiti dai giudici precedenti (“doglianze in punto di fatto”) non sono consentiti e portano all’inammissibilità del ricorso.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Secondo la decisione in esame, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri che il ricorso è stato presentato senza colpa.
La condanna per resistenza e minaccia è stata annullata dalla Corte di Cassazione?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione ha di fatto confermato la decisione della Corte d’Appello. La Corte ha ritenuto che il giudice precedente avesse stabilito in modo corretto e logico la sussistenza degli elementi che costituiscono i reati di resistenza a pubblico ufficiale (Art. 337 c.p.) e minaccia (Art. 612 c.p.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42931 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epi esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, di caratter e, comunque, manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale ravvisato la sus degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 612 cod. pen., cui si rife proposti, con corretti argomenti giuridici e con motivazione adeguata ed immune da viz (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, quanto alla sussistenza degli elementi c del reato di resistenza, e pagina 4 in ordine al reato di minaccia e, in particolare, attendibilità della Maytak);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al p delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della ca ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il PresdiT