Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze di Fatto non Bastano
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato a fallire quando si fonda su contestazioni relative alla valutazione dei fatti, anziché su vizi di diritto. Analizziamo una decisione che ha confermato una condanna per guida in stato di ebbrezza, chiarendo i confini tra merito e legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Guida Pericolosa al Ricorso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per guida in stato di ebbrezza. La vicenda trae origine da un episodio in cui l’uomo era stato notato alla guida della sua auto mentre procedeva ad alta velocità e contromano, senza fermarsi all’alt intimatogli dalle forze dell’ordine. Poco dopo, veniva rintracciato presso la sua abitazione.
Sottoposto all’alcoltest nei momenti immediatamente successivi alla sua discesa dal veicolo, risultava positivo. Durante tutto il processo, la sua linea difensiva si basava su una precisa affermazione: avrebbe ingerito della grappa solo dopo essere sceso dall’auto e rientrato in casa, ma prima di sottoporsi al test. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la mancata acquisizione di prove a sostegno della sua versione e la contraddittorietà della motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dall’imputato non costituivano valide censure di legittimità, ma rappresentavano mere “doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’appellante non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di Cassazione.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando in toto la sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Corte si articola su tre pilastri fondamentali che chiariscono la natura del giudizio di legittimità e le ragioni del rigetto.
Limiti del Giudizio di Legittimità
Il punto centrale della pronuncia è la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano applicato correttamente le norme di diritto e che la loro motivazione sia logica, coerente e non manifestamente illogica. Nel caso specifico, i motivi del ricorso miravano a una “rilettura alternativa delle fonti probatorie”, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Suprema Corte.
L’Insostenibilità della Tesi Difensiva
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente logica e congrua nel demolire la tesi difensiva. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato come la versione dell’imputato (aver bevuto grappa dopo la guida) fosse stata smentita dalle annotazioni di polizia giudiziaria. Queste ultime attestavano che l’alcoltest era stato effettuato immediatamente dopo che l’uomo era sceso dall’auto e che era entrato in casa solo successivamente, durante la compilazione del verbale. La ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa è stata quindi giudicata del tutto infondata e strumentale.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche nel caso di ricorso inammissibile
Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato considerato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in modo esauriente, facendo riferimento a elementi sfavorevoli all’imputato: l’esistenza di un precedente specifico per guida in stato di ebbrezza (seppur estinto per esito positivo della messa in prova) e una successiva condanna per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Inoltre, anche il comportamento processuale, caratterizzato da una tesi difensiva smentita dalle risultanze istruttorie, non poteva essere valutato positivamente ai fini della concessione del beneficio.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non su un disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Tentare di ottenere in sede di legittimità una nuova analisi delle prove è una strategia destinata al fallimento, che conduce a una dichiarazione di ricorso inammissibile e a ulteriori condanne economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea inoltre come la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche sia un giudizio complessivo che tiene conto non solo dei fatti, ma anche dei precedenti dell’imputato e del suo comportamento processuale.
Perché un ricorso basato su una diversa valutazione dei fatti è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Perché la Corte di Cassazione opera in sede di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di proporre una rilettura dei fatti costituisce una “doglianza in punto di fatto”, non consentita in questa sede, e porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
È una difesa valida sostenere di aver bevuto alcolici solo dopo aver guidato e immediatamente prima dell’alcoltest?
Nel caso specifico, questa difesa non è stata ritenuta valida. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto la tesi smentita dalle risultanze investigative (annotazione di polizia giudiziaria). Era emerso che il test era stato eseguito subito dopo che l’imputato era sceso dall’auto, rendendo implausibile l’ingestione di alcol nel brevissimo lasso di tempo.
La presenza di precedenti penali può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito che hanno negato le attenuanti generiche anche sulla base dei precedenti dell’imputato. Nello specifico, si trattava di un precedente per guida in stato di ebbrezza e di una successiva condanna per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, elementi che, unitamente al comportamento processuale, sono stati valutati negativamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 440 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 440 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DARFO BOARIO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d’appello di Brescia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza, deducendo: 1) mancata acquisizione di una prova decisiva in relazione a quanto emerso dalle dichiarazioni dell ‘ imputato nel corso del proprio esame; 2) insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata invece concessa la sospensione condizionale della pena anche dal primo giudice.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Come si ricorda in sentenza, dall ‘annotazione di p.g. era risultato che l ‘auto e il relativo conducente erano stati rintracciati presso il cortile dell ‘abitazione dell ‘imputato , dopo che agenti avevano notato l ‘auto dallo stesso condotta andare ad alta velocità contromano e senza fermarsi all ‘intimazione ; atteso il manifestarsi di evidenza di ebbrezza, l ‘imputato, che portava gli stessi vestiti del conducente oggetto di precedente avvistamento, era stato sottoposto ad alcoltest nei momenti immediatamente seguenti alla sua discesa dall ‘auto, mentre lo stesso era entrato in casa solo dopo, durante la compilazione del verbale. In ogni caso, dati i tempi, non si sarebbe potuto rilevare il tasso riscontrato a così breve distanza temporale dall ‘ingestione di alcol. Così ricostruiti i fatti, per tutto il corso del giudizio -e anche in appello-la tesi difensiva è stata che l ‘ imputato avrebbe ingerito della grappa prima dell ‘ alcoltest, ma dopo aver effettuato la guida contromano. Tesi smentita dall ‘ annotazione di p.g.
Anche il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, giacché in ordine a tale punto la sentenza impugnata ha congruamente motivato (esistenza di un precedente per guida in stato di ebbrezza, seppure estinto per esito positivo della messa in prova e successiva condanna per rifiuto a sottoporsi ad alcoltest), del resto non era positivamente valutabile neanche i comportamento processuale, atteso che si era caratterizzato per una tesi smentita dalle risultanze istruttorie.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME