Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi si Basano solo sui Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso si limita a contestare la valutazione dei fatti già operata dai giudici dei gradi precedenti, la sua sorte è segnata. Il caso in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, fornendo importanti lezioni sulle corrette modalità di impugnazione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Condanna
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su presunte insufficienze nella motivazione della sentenza d’appello e su una errata valutazione di alcuni elementi probatori, come le risultanze di un narcotest e la configurabilità di un’aggravante.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come i motivi proposti non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione delle norme di diritto, il ricorrente si è limitato a riproporre critiche sulla ricostruzione dei fatti.
Mere Doglianze di Fatto
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che le censure del ricorrente costituivano “mere doglianze in punto di fatto”. La difesa, infatti, contestava l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito, chiedendo alla Cassazione una nuova e diversa valutazione. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Suprema Corte, il cui compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge, non riesaminare il materiale probatorio.
Ripetitività dei Motivi e Assenza di Critica
Un altro aspetto fatale per il ricorso è stata la sua natura “meramente riproduttiva”. I giudici hanno osservato che le argomentazioni erano le stesse già esaminate e respinte, con motivazioni corrette, dalla Corte d’Appello. Il ricorso era privo di un autentico e critico confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, limitandosi a una generica affermazione di insufficienza della motivazione senza attaccare specificamente i passaggi logici del provvedimento.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici d’appello fosse basata su un apprezzamento non manifestamente illogico. La valutazione della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dal ricorrente era stata, secondo la Cassazione, adeguatamente e logicamente motivata. Di fronte a una motivazione coerente e priva di vizi logici evidenti, il ricorso che si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti non può trovare accoglimento. L’assenza di un vizio di legittimità ha quindi reso obbligatoria la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della decisione è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente sui vizi di violazione di legge o sui difetti manifesti di logicità della motivazione, e non può mai trasformarsi in un pretesto per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi consistevano in mere contestazioni sulla valutazione dei fatti, erano una semplice riproposizione di censure già respinte in appello e mancavano di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘mere doglianze in punto di fatto’?
Significa che le critiche del ricorrente non riguardavano errori nell’applicazione della legge (vizi di legittimità), ma contestavano il modo in cui il giudice di merito aveva interpretato le prove e ricostruito gli eventi. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, in particolare sulle risultanze del narcotest, nell valutazione delle fonti di prova in relazione ai reato di cui ai cpai Al) e A7) nonché sulla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., co disgiunti da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugNOME e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dal ricorrente (cfr. pag.6 e ss. della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 ottobre 2024