Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze di Fatto non Bastano
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve sapere che non tutto può essere messo in discussione. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti. Vediamo perché un ricorso inammissibile può essere la conseguenza inevitabile di una strategia difensiva errata.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello di Genova.
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. Carenza di prova: La difesa sosteneva che non vi fosse prova dell’efficacia drogante della dose ceduta, chiedendo l’assoluzione. Si criticava la valutazione del giudice di merito, pur ammettendo che il reperto sequestrato avesse dimostrato, seppur in minima parte, tale efficacia.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava l’assenza di una motivazione specifica sul perché non fossero state concesse le attenuanti generiche, richieste in appello.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su argomentazioni precise che delineano chiaramente i limiti del giudizio di legittimità. I giudici supremi hanno spiegato che i motivi presentati dall’imputato erano semplici “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non stava contestando un errore di diritto, ma chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e dare una valutazione diversa da quella già fornita, in modo corretto, dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive. Per quanto riguarda la prova dell’efficacia drogante, i giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già valutato adeguatamente questo aspetto, ritenendo provata l’efficacia sulla base del reperto sequestrato. La censura del ricorrente era, quindi, una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti con motivazioni giuridicamente corrette.
Sul secondo punto, relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha chiarito che la motivazione del diniego non deve essere necessariamente esplicita, ma può essere anche implicita. Nel caso di specie, la Corte d’Appello, nel valutare la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e nel negare le pene sostitutive, aveva già considerato elementi negativi a carico dell’imputato. In particolare, aveva evidenziato la “reiterazione di illeciti” e la “mancata osservanza della pena della libertà controllata” di cui l’imputato aveva già beneficiato in passato. Questi elementi, secondo la Cassazione, giustificavano implicitamente anche il diniego delle attenuanti generiche, rendendo la motivazione della sentenza d’appello né inesistente né manifestamente illogica.
Le Conclusioni
La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un importante monito: il ricorso per Cassazione non è una terza possibilità per discutere i fatti del processo. È uno strumento destinato a correggere errori di diritto. Quando i motivi si limitano a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, senza individuare vizi logici palesi o violazioni di legge, il ricorso inammissibile è l’esito più probabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”, cioè contestazioni sulla valutazione delle prove, che non sono ammesse nel giudizio di Cassazione, il quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
La Corte d’Appello doveva motivare esplicitamente il diniego delle attenuanti generiche?
No, secondo la Cassazione, la motivazione può essere anche implicita. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già evidenziato elementi negativi a carico dell’imputato (come precedenti illeciti) nel valutare altre richieste, e tale valutazione è stata ritenuta sufficiente a giustificare implicitamente anche il mancato riconoscimento delle attenuanti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39939 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, in particolare, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sulla mancata assoluzione in carenza di prova dell’efficacia drogante della dose ceduta essendo, invece, comprovata l’efficacia drogante del reperto sequestrato, sebbene minimale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
che è manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla mancanza grafica di motivazione in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche chieste con i motivi di appello-, onere motivazionale che, viceversa, è stato implicitamente assolto sia esaminando la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. che di diniego di applicazione delle pene sostitutive evidenziando la reiterazione di illeciti e la mancata osservanza della pena della libertà controllata di cu aveva usufruito in passato. Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che la motivazione non è inesistente o manifestamente illogica sui punti innanzi descritti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024