Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze di Fatto Portano alla Condanna
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede una profonda conoscenza delle norme procedurali. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come le censure basate su elementi di fatto, e non di diritto, siano destinate a fallire in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Dall’Assoluzione all’Appello in Cassazione
La vicenda trae origine da un procedimento per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.). In primo grado, il Giudice di Pace aveva assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. La sentenza era stata poi confermata dal Tribunale in sede di appello.
La parte civile, non soddisfatta dell’esito, decideva di proporre ricorso per cassazione, ma limitatamente agli effetti civili. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta errata applicazione della legge penale, in particolare sostenendo l’insussistenza della scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p. e art. 21 Cost.) che aveva portato all’assoluzione.
L’Analisi della Corte e la Natura del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione fondamentale tra “questioni di fatto” e “questioni di diritto”.
La Corte Suprema, in quanto giudice di legittimità, ha il compito di assicurare la corretta applicazione e interpretazione della legge, non di riesaminare i fatti del processo. Il ricorso, secondo i giudici, era costituito da “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero tentava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione storica degli eventi, attività preclusa in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione su due binari principali.
In primo luogo, ha ribadito che un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Il ricorrente, lamentando l’erronea applicazione della scriminante del diritto di critica, stava in realtà criticando il modo in cui il Tribunale aveva interpretato i fatti, e non un errore di diritto puro.
In secondo luogo, la Corte ha specificato che, anche a voler analizzare il vizio denunciato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione), il ricorso sarebbe stato comunque manifestamente infondato. Un vizio di motivazione rilevante in Cassazione è solo quello che emerge palesemente dal testo della sentenza, come un contrasto insanabile con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio di questo tipo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza sottolinea un principio cruciale: il ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità, ovvero errori nell’interpretazione o nell’applicazione delle norme giuridiche. Tentare di trasformare la Corte Suprema in un terzo grado di giudizio sul merito è un errore strategico che non solo non porta al risultato sperato, ma espone a sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si basava su “doglianze in punto di fatto”, ovvero chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare i fatti del caso, un compito che esula dalla sua funzione di giudice di legittimità.
Cosa si intende per ricorso presentato “ai soli effetti civili” in un processo penale?
Significa che la parte civile, pur accettando l’esito penale dell’assoluzione, chiede alla Corte di pronunciarsi sulle sole conseguenze civili del fatto (come il risarcimento del danno), sperando in una diversa valutazione giuridica rilevante a tali fini.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37620 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME nato a SAN PAOLO BEL SITO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di PRATO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Prato che ha confermato la pronuncia di assoluzione del Giudice di Pace di Prato nei confronti di COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 595 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penale in relazione all’insussistenza della scriminante del diritto di critica ex art. 51 cod. pen. e art. 21 Cost., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che, in ogni caso, lo stesso è comunque manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024
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Il Presidente