Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze di Fatto Non Bastano
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti di questo grado di giudizio. Non si tratta di un terzo processo sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su contestazioni fattuali. Analizziamo insieme il caso per capire perché.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in appello per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si erano svolti in due momenti distinti: prima a bordo di un autobus, dove l’imputato aveva tenuto una condotta aggressiva nei confronti degli agenti accertatori, e successivamente presso gli uffici della Questura, dove era stato accompagnato per l’identificazione. Durante questi episodi, l’uomo aveva non solo aggredito fisicamente gli agenti, procurando loro contusioni documentate da referti medici, ma aveva anche danneggiato la porta di una sala della Questura.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, cercando di rimettere in discussione la ricostruzione degli eventi.
La Decisione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo significa che la Suprema Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta dai giudici dei precedenti gradi (Tribunale e Corte d’Appello).
I motivi presentati dal ricorrente sono stati qualificati come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero contestazioni che non denunciavano un errore di diritto (una violazione di legge o un vizio di motivazione), ma semplicemente un disaccordo con la ricostruzione storica degli eventi operata dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente e compiutamente esaminato tutti gli elementi a disposizione. La configurabilità dei reati era stata accertata sulla base di una ricostruzione logica e coerente, supportata da prove concrete. In particolare:
1. Configurabilità delle Lesioni: La difesa sosteneva che gli atti fossero al massimo qualificabili come percosse. La Corte ha respinto questa tesi, evidenziando la presenza di referti medici che attestavano le contusioni subite dagli agenti. La presenza di una conseguenza patologica (la contusione) integra il più grave reato di lesioni, escludendo la semplice percossa.
2. Configurabilità del Danneggiamento: Anche il reato di danneggiamento è stato ritenuto provato, data l’evidenza dei danni riportati dalla porta della sala in Questura.
In sostanza, la Corte d’Appello aveva già valutato tutti gli aspetti rilevanti e la sua motivazione era esente da vizi logici o giuridici. Di conseguenza, i motivi del ricorso, tentando di ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, si ponevano al di fuori dei poteri concessi alla Corte di Cassazione, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione sul funzionamento del processo penale e sui limiti del ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi di motivazione palesemente illogici. In mancanza di tali elementi, il ricorso si risolve in un tentativo infruttuoso che comporta non solo la conferma della condanna, but anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica, come la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro, oltre alle spese processuali.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando si fonda su “mere doglianze in punto di fatto”, cioè quando contesta la ricostruzione dei fatti già accertata nei gradi di merito, anziché sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge.
Qual era la differenza tra le accuse di lesioni e quelle di percosse nel caso specifico?
La Corte ha ritenuto configurabile il reato di lesioni, e non quello meno grave di percosse, perché esistevano referti medici che accertavano le contusioni riportate dagli agenti, provando l’esistenza di una malattia nel corpo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.
Le modalità della condotta sono state ritenute idonee ad integrare gli elementi strutturali dei reati sulla base di una ricostruzione in fatto in cui sono st esaminati tutti gli aspetti rilevanti ai fini della configurabilità dei reati commes rispettivamente, in danno degli agenti accertatori a bordo dell’autobus e degli agenti di Polizia chiamati per identificarlo;
correttamente sono stati ritenuti configurabili sia i reati lesioni, affatto esclu e riducibili a meri episodi di percosse, in presenza dei referti che hanno accertato le contusioni riportate dagli agenti sia il reato di danneggiamento, in ragione dei danni riportati dalla porta della “sala accomapagnati” della Questura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio