Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare i Fatti
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Il ruolo della Suprema Corte è quello di garantire la corretta applicazione della legge, non di riesaminare i fatti. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su contestazioni fattuali. Analizziamo insieme questa decisione per capire i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver minacciato alcuni Carabinieri intervenuti per impedirgli di aggredire un’altra persona. Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di contestare la ricostruzione degli eventi e, in particolare, l’attendibilità della persona offesa.
Le censure mosse con il ricorso
La difesa del ricorrente ha basato le proprie argomentazioni su due punti principali:
1. Una critica sulla valutazione della prova che aveva dato origine all’intervento dei Carabinieri.
2. La contestazione della condotta minacciosa attribuita all’imputato nei confronti delle forze dell’ordine.
In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che, come vedremo, non le compete.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla difesa erano costituiti da “doglianze in punto di fatto”, cioè contestazioni relative alla ricostruzione degli eventi e alla valutazione delle prove, argomenti già ampiamente e correttamente esaminati e decisi dai giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché i motivi del ricorso non potevano trovare accoglimento. In primo luogo, ha evidenziato come le critiche fossero “aspecifiche” e “meramente riproduttive” di censure già disattese in appello con motivazioni giuridicamente corrette.
I giudici hanno sottolineato che chiedere una nuova valutazione sull’attendibilità della persona offesa o sulle circostanze che hanno portato all’intervento dei Carabinieri significa invadere un campo – quello del merito – riservato esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello. Il compito della Cassazione è verificare che la legge sia stata applicata correttamente a quei fatti, non stabilire quali siano i fatti stessi.
Inoltre, la Corte ha specificato che anche i motivi nuovi presentati dalla difesa in un secondo momento erano irricevibili, poiché l’inammissibilità del ricorso principale travolge automaticamente ogni successiva integrazione, come previsto dall’art. 585, comma 4, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario: un ricorso inammissibile non è solo un tentativo fallito di ottenere una revisione, ma comporta conseguenze concrete. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per cassazione esclusivamente su questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione), evitando di riproporre questioni fattuali già decise. L’esito del processo di merito diventa, in questi casi, definitivo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si basa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, come le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti (‘doglianze in punto di fatto’), se è generico o se si limita a riproporre argomenti già valutati e respinti correttamente dai giudici di merito.
Cosa significa presentare ‘doglianze in punto di fatto’ in Cassazione?
Significa chiedere alla Corte Suprema di rivalutare le prove, l’attendibilità di un testimone o come si sono svolti gli eventi. Questo è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado, non alla Corte di Cassazione, che si occupa solo della corretta applicazione delle norme.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21438 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AQUARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 117 R.G. n. 43988/23
OSSERVA
Letto anche l’atto presentato dal difensore, in vista dell’udienza, contenente conclusioni e motivi aggiunti;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare, quanto al tema della attendibilità della persona offesa, pag. 6, là dove si indica l’atto doveroso di ufficio oggetto della contestata opposizione – ovvero impedire l’aggressione da parte del COGNOME nei confronti della persona offesa COGNOME, avvenuta in presenza del Carabiniere COGNOME -, risultando pertanto irrilevante la critica difensiva sulla prova dell’antefatto che aveva origiNOME l’intervento dei carabinieri; pag. 5 sulla condotta tenuta dal ricorrente, consistita in minacce rivolte ai carabinieri volte ad impedire o anche solo intralciare lo svolgimento del loro servizio, cfr. ex multis, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Rv. 278207);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Considerato pertanto che l’inammissibilità del ricorso rende irricevibili i motivi nuovi proposti dalla difesa (art. 585, comma 4 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/0 GLYPH 024.