Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso non è automatico. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto per vizi formali e sostanziali, sottolineando l’importanza di una redazione tecnica e precisa. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non conforme alla legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati previsti dagli articoli 48 e 476 del codice penale, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo per contestare l’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta impostazione dell’atto di impugnazione. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Respinto?
I giudici di legittimità hanno fondato la loro decisione su due pilastri fondamentali, entrambi cruciali per comprendere come funziona il processo in Cassazione.
Primo Motivo: Le Doglianze in Punto di Fatto
La Corte ha rilevato che il motivo di ricorso si risolveva in ‘mere doglianze in punto di fatto’. Questo significa che l’imputato non contestava un errore nell’interpretazione o applicazione della legge da parte dei giudici di merito, ma piuttosto la ricostruzione stessa degli eventi.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è un ‘terzo grado di merito’. Il suo compito non è rivalutare le prove (testimonianze, documenti, etc.) per decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. In sede di legittimità, si può censurare solo il modo in cui la legge è stata applicata a quei fatti, oppure la presenza di vizi logici o contraddittori nella motivazione della sentenza. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strada che porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: La Genericità e Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Il secondo profilo di inammissibilità ha riguardato l’aspecificità del ricorso. Secondo la Corte, il ricorrente ha mancato di adeguarsi alle prescrizioni dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questo articolo impone a chi impugna di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, l’atto di ricorso si limitava a un ‘approccio critico’ generico, senza esplicitare in modo chiaro e strutturato il ragionamento giuridico su cui si basavano le censure alla decisione della Corte d’Appello. Non basta criticare una sentenza; è necessario articolare una critica giuridicamente fondata, precisa e pertinente, che metta il giudice di legittimità in condizione di comprendere l’errore di diritto che si assume commesso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e precisione. Non è un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. La decisione sottolinea che la redazione di un ricorso efficace deve concentrarsi esclusivamente sui vizi di legittimità, evitando critiche generiche o fattuali. Per gli avvocati, ciò significa studiare a fondo la sentenza impugnata per individuare errori di diritto o vizi di motivazione palesi; per i cittadini, significa comprendere che la Cassazione non può ‘rifare il processo’, e che un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori oneri economici.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione contesta i fatti invece della legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non riesamina le prove o la ricostruzione dei fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Perché un ricorso deve essere ‘specifico’ ai sensi dell’art. 581 c.p.p.?
Un ricorso deve essere specifico per consentire alla Corte di comprendere esattamente quali parti della sentenza vengono contestate e per quali ragioni giuridiche. Un motivo di ricorso generico, che non articola un chiaro ragionamento a sostegno delle censure, è considerato inammissibile perché non soddisfa i requisiti di legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36147 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36147 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PORDENONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R. G. 15553/2025 – Rel. Borrelli – Ud. 24/09/2025
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, con cui era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 48 e 476 cod. p condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la violazione d legge e la correttezza della motivazione in ordine all’affermazione dì responsabili per il reato ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità p costituito da mere doglianze in punto di fatto; e che, inoltre, è aspecifico, in qu il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 proc. pen., avendo seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24/09/2025.