Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze di Fatto Bloccano l’Accesso alla Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio di come un’impostazione errata dei motivi di impugnazione possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso evidenzia un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Approfondiamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Una persona veniva condannata dalla Corte d’Appello. Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. Le sue lamentele, tuttavia, non si concentravano su presunte violazioni di legge da parte dei giudici di merito, bensì miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I motivi presentati dalla ricorrente si articolavano principalmente su due fronti:
1. Critiche sulla ricostruzione dei fatti: L’imputata contestava la sentenza d’appello proponendo una lettura alternativa delle prove, chiedendo di fatto alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
2. Mancata applicazione di benefici: Si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la natura dei motivi proposti, qualificandoli come “mere doglianze in punto di fatto”.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su un pilastro del diritto processuale penale. Il giudizio di Cassazione è un giudizio “di legittimità”, il che significa che può intervenire solo per correggere errori di diritto (es. un’errata interpretazione di una norma) o vizi di motivazione (es. una motivazione illogica, contraddittoria o assente). Non può, invece, riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente nel merito dei fatti. Chiedere alla Corte di Cassazione di riconsiderare le prove equivale a chiederle di svolgere un terzo grado di giudizio di merito, compito che non le spetta.
Per questo motivo, il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati si limitano a criticare la valutazione fattuale operata dal giudice d’appello. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha anche ritenuto infondate le censure relative alla mancata concessione dei benefici. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il proprio diniego, valorizzando elementi concreti come la “reiterazione delle condotte illecite” e i “negativi precedenti penali” dell’imputata. Questi elementi sono stati considerati ostativi sia alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, sia al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione: è cruciale distinguere tra questioni di fatto e questioni di diritto. Un ricorso efficace deve individuare e argomentare specifici errori giuridici commessi nella sentenza impugnata, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle prove. La declaratoria di inammissibilità, oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La decisione serve quindi come monito sulla necessità di una tecnica difensiva rigorosa e appropriata per il giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non riguardano violazioni di legge o vizi di motivazione, ma si limitano a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici dei gradi precedenti (cosiddette “doglianze in punto di fatto”), chiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito che non spetta alla Corte.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche e la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente negato tali benefici, motivando la loro decisione sulla base della reiterazione delle condotte illecite commesse in occasione del fatto e dei precedenti penali negativi dell’imputata. Questi elementi sono stati considerati incompatibili con i requisiti richiesti dalla legge per l’applicazione di tali istituti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’imputato?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: primo, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva; secondo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO NOME NOME a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna pe ril reato di cui all’art. 335 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova;
Considerato che la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata sul punto della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche correttamente denegate valorizzando la reiterazione delle condotte illecite commesse in occasione del fatto e i negativi precedenti penali dell’imputata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il Il Consigliere es psore
GLYPH ebbraio 2024 GLYPH Il Presidente