Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti delle Doglianze di Fatto
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un ‘terzo processo’. Il suo ruolo non è quello di rivedere le prove o stabilire come sono andati i fatti, ma di assicurare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su critiche generiche e fattuali, già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina impropria aggravata emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si concentrava su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione relativo alla sua responsabilità penale per il reato contestato.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la natura delle contestazioni sollevate e la loro genericità. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non era consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto le critiche dell’imputato si risolvevano in “mere doglianze in punto di fatto”. In pratica, l’appellante non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa preclusa in Cassazione.
Le motivazioni: perché il ricorso era inammissibile
La Corte ha spiegato che le censure mosse dall’imputato erano, inoltre, una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte Territoriale avesse già chiarito, nelle pagine da 5 a 7 della sua sentenza, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria aggravata.
Il principio affermato è cruciale: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario individuare un vizio specifico, che può essere una violazione di legge o un difetto logico manifesto nella motivazione, e argomentarlo in modo puntuale, confrontandosi criticamente con le ragioni esposte dal giudice di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando queste condizioni non vengono rispettate.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve come monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso efficace richiede una profonda conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità. Non si può tentare di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito. La difesa deve concentrarsi sull’identificazione di errori di diritto o vizi logici evidenti e insanabili nel percorso argomentativo del giudice precedente. Ogni affermazione deve essere supportata da una critica specifica delle motivazioni della sentenza impugnata. In assenza di questi elementi, il ricorso non solo verrà respinto, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate dall’imputato erano considerate semplici “doglianze in punto di fatto”, cioè critiche sulla ricostruzione degli eventi e non su errori di diritto. Inoltre, i motivi erano una mera riproposizione di censure già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che il giudizio di Cassazione è una “sede di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o decidere nuovamente come si sono svolti i fatti (giudizio di merito). Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, rilevato che l’unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen. ascritt all’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a contestare, genericamente, la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità;
che il motivo è, altresì, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e no scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata – si vedano pagg. 5-7, ove la Corte Territoriale evidenzia la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria aggravata -;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consi GLYPH Estensore GLYPH
Il Presidente