Ricorso inammissibile: quando le censure di fatto non superano il vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa derivare dalla proposizione di censure che attengono al merito dei fatti, anziché a vizi di legittimità. Analizziamo la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni pratiche per chi intende impugnare una sentenza penale.
I Fatti alla Base della Controversia
Il caso riguarda un imprenditore individuale condannato dalla Corte d’Appello di Torino per operazioni commerciali fittizie. Secondo i giudici di merito, l’imprenditore aveva emesso fatture per lavori edili di importo rilevante a favore di altre imprese. Tuttavia, l’istruttoria aveva rivelato una palese contraddizione: l’impresa individuale del ricorrente era totalmente priva di una struttura organizzativa, anche minima. Non disponeva né di mezzi d’opera, né di lavoratori, elementi indispensabili per l’esecuzione dei lavori fatturati. Inoltre, non erano stati stipulati nemmeno i contratti d’appalto, un’ulteriore anomalia che rafforzava il quadro accusatorio della fittizietà delle operazioni.
Il Ricorso in Cassazione e le Sue Motivazioni
Contro la sentenza di secondo grado, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge. In sostanza, il ricorrente ha tentato di contestare nuovamente la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, riproponendo le medesime argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio. L’obiettivo era quello di ottenere dalla Suprema Corte una rivalutazione delle prove e della logicità della sentenza impugnata, sostenendo che le operazioni non fossero fittizie.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su argomentazioni precise. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, e in modo dirimente, le critiche mosse alla sentenza impugnata sono state qualificate come ‘mere doglianze in punto di fatto’. Il ricorrente, cioè, non ha evidenziato un errore nell’applicazione della legge, ma ha semplicemente contestato la conclusione a cui erano giunti i giudici di merito in base alle prove disponibili. La Cassazione ha sottolineato che la valutazione della Corte d’Appello non era ‘manifestamente illogica’, e pertanto non era censurabile in sede di legittimità. La Corte ha dato atto che i giudici di merito avevano correttamente evidenziato la fittizietà delle operazioni basandosi sulla palese assenza di una struttura aziendale capace di eseguire i lavori.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con due statuizioni importanti, previste dall’art. 616 del codice di procedura penale. Vista l’inammissibilità del ricorso e l’assenza di elementi che potessero far presumere una mancanza di colpa nel proporlo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti già compiuta dalla Corte d’Appello, anziché sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge. La Cassazione non può riesaminare il merito di un caso.
Qual era l’elemento centrale che ha dimostrato la fittizietà delle operazioni?
L’elemento decisivo è stato che l’impresa individuale del ricorrente, pur avendo emesso fatture per lavori edili rilevanti, era completamente priva di una struttura organizzativa, anche minima, non disponendo né di mezzi né di lavoratori per eseguirli.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7607  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazione legge, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, pera meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimi avendo la Corte di merito ribadito la fittizietà delle operazioni indicate in fattura eviden che l’impresa individuale del ricorrente, pur non essendo dotata di una struttura organizzati anche minima (non di disponendo né di mezzi, né di lavoratori), aveva eseguito lavori edili presso le imprese destinatarie delle fatture per importi rilevanti e senza nemmeno stipula contratti di appalto (cfr. p. 4 della sentenza impugnata);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.