Ricorso inammissibile: la Cassazione su attenuanti e recidiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito principi fondamentali riguardo ai limiti del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo la distinzione tra questioni di diritto e mere doglianze di fatto. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere quando un appello alla Suprema Corte ha probabilità di successo e quando, invece, rischia di essere respinto per motivi procedurali.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, una fattispecie di lieve entità legata al traffico di sostanze stupefacenti. Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello, il suo difensore ha proposto ricorso per cassazione, basando le sue critiche su due punti principali: la mancata concessione di un’attenuante comune e l’erronea applicazione della recidiva.
I Motivi del Ricorso
La difesa lamentava, in primo luogo, una violazione di legge per la mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale. In secondo luogo, contestava l’applicazione dell’art. 99 c.p., relativo alla recidiva, ritenendola ingiustificata. Con una memoria successiva, la difesa ha insistito per l’accoglimento di tali motivi.
La Cassazione e il Ricorso Inammissibile: le Motivazioni
La Corte Suprema ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti entrambi, concludendo per un ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le motivazioni della decisione.
Le Doglianze di Fatto sull’Attenuante
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’attenuante, la Corte ha specificato che i rilievi sollevati non costituivano una vera e propria violazione di legge, ma piuttosto delle “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non contestava una errata interpretazione della norma, ma la valutazione che i giudici di merito avevano fatto delle circostanze concrete. La Cassazione ha sottolineato che tali questioni erano già state adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio con “corrette argomentazioni giuridiche”. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare i fatti, ma di assicurare la corretta applicazione del diritto. Pertanto, tentare di ottenere una nuova valutazione del merito è un’operazione non consentita in sede di legittimità.
La Valutazione della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse supportata da un “conferente apparato argomentativo”. I giudici di merito avevano correttamente motivato la decisione di non escludere la recidiva, evidenziando “l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato”. Tale valutazione non era arbitraria, ma fondata sui numerosi precedenti penali specifici a carico del soggetto. La decisione, quindi, rispettava pienamente i principi giuridici consolidati in materia, come richiamato anche da precedenti sentenze della stessa Corte.
Le Conclusioni della Suprema Corte
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su critiche non consentite nel giudizio di legittimità. La decisione riafferma un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono ridiscutere i fatti. È, invece, uno strumento per controllare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni di merito già respinte, senza individuare vizi di legittimità, la sua sorte è segnata. Come conseguenza diretta dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato una ‘mera doglianza di fatto’?
Quando riguarda la valutazione dei fatti del caso (come la concessione di un’attenuante) e si limita a riproporre questioni già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dai giudici di merito, senza sollevare una reale violazione di legge.
Come ha giustificato la Corte la conferma della recidiva per l’imputato?
La Corte ha ritenuto la decisione ben motivata, in quanto i giudici di merito avevano evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, basandosi sui suoi molteplici precedenti penali specifici.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36610 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; 2. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 99 cod. pen.
Vista la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere il loro accoglimento.
Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo anche in relazione alla mancata esclusione della recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato in ragione dei molteplici precedenti penali specifici dallo stesso annoverati.
Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – deo. 2012, COGNOME, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 40 Luc.,
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