Ricorso Inammissibile: Quando le Critiche ai Fatti non Bastano in Cassazione
L’esito di un processo non sempre soddisfa le parti coinvolte, ma le vie per contestare una sentenza sono rigorosamente definite dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i limiti del ricorso, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su critiche alla valutazione dei fatti, compito esclusivo dei giudici di merito. Analizziamo questa decisione per comprendere perché non è possibile trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e altri capi d’imputazione, tra cui minacce aggravate. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per chiederne l’annullamento.
I Motivi del Ricorso e il Ricorso Inammissibile
La difesa ha articolato il proprio ricorso su tre punti principali, che tuttavia non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. Vediamo perché ciascun motivo è stato respinto.
Primo Motivo: La Rilettura dei Fatti
Il primo motivo contestava la ricostruzione delle vicende criminose basandosi su una diversa interpretazione degli elementi di prova, in particolare le dichiarazioni della persona offesa. La Corte ha rapidamente liquidato questa censura come una mera “doglianza in punto di fatto”. In altre parole, l’avvocato non ha sollevato un errore di diritto (es. un’errata applicazione di una norma), ma ha cercato di convincere la Cassazione a rivalutare le prove, un’attività che per legge è preclusa al giudice di legittimità. Questo è un classico esempio di motivo che conduce a un ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: Pluralità di Reati e Mancanza di Specificità
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. Da un lato, conteneva anch’esso critiche fattuali; dall’altro, mancava di specificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni dettagliate della Corte d’Appello. Per quanto riguarda l’aspetto giuridico sollevato – la resistenza opposta a più pubblici ufficiali contemporaneamente – la Corte ha ribadito un principio consolidato dalle Sezioni Unite: tale condotta integra un concorso formale di reati ai sensi dell’art. 81 c.p. (una sola azione che viola la legge più volte).
Terzo Motivo: Le Attenuanti Generiche
Infine, la difesa lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per uno dei reati satellite (le minacce). Sebbene la giurisprudenza ammetta che il riconoscimento delle attenuanti per il reato più grave non precluda la loro concessione anche per gli altri, il ricorso è stato considerato generico. L’imputato, infatti, non aveva spiegato perché le attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute anche per quel reato specifico, limitandosi a una richiesta astratta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La motivazione di fondo risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un “terzo giudice” del fatto, ma ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, i ricorsi basati su una pretesa “rilettura” degli elementi probatori o su una diversa ricostruzione della vicenda sono destinati a fallire.
La Corte ha sottolineato come i primi due motivi fossero costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”, assertive e non confrontate con l’articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata. Per il terzo motivo, è stata evidenziata la genericità della formulazione, che non permetteva di comprendere le ragioni specifiche per cui le attenuanti avrebbero dovuto trovare applicazione. La decisione, quindi, riafferma un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto, non su mere contestazioni fattuali.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa pronuncia offre una lezione fondamentale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente ineccepibile. Non basta essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario individuare precisi errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) e argomentarli in modo specifico e puntuale. Un ricorso inammissibile non solo non porta all’annullamento della sentenza, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando non solleva questioni di diritto, ma si limita a criticare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, oppure quando i motivi sono generici e non si confrontano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che resistere a più pubblici ufficiali integra un concorso formale di reati?
Significa che, secondo la giurisprudenza consolidata, anche se la condotta di violenza o minaccia è unica, essa lede l’interesse protetto dalla norma (il corretto funzionamento della pubblica amministrazione) tante volte quanti sono i pubblici ufficiali presenti. Di conseguenza, si configura un unico reato più grave aumentato secondo le regole del concorso formale.
È sufficiente chiedere genericamente le attenuanti per tutti i reati contestati?
No. La Corte ha stabilito che il ricorrente deve specificare, per ciascun reato (anche per quelli minori, detti ‘satelliti’), le ragioni concrete per cui meriterebbe il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Una richiesta formulata in termini generici e astratti è considerata inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4059 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4059 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO22 EL NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. ed altro);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 6 dicembre 2022 con cui si ribadiscono le ragioni poste a fondamento del terzo motivo di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze un punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all’imputazione (capi 1 e 2), senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, costituiti principalmente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dai reati’ oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive;
Considerato che le censure contenute nel secondo motivo -relativo ai reati di cui al capo 3- si risolvono da un lato in mere doglianze in punto di fatto, e dall’altro sono altresì prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale, risolvendosi nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza; che, sotto il diverso profilo sollevato nel medesimo motivo di ricorso, integra pacificamente un concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771);
Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso (pur ribadito con la citata memoria) è formulato in termini generici, dal momento che se è vero che in tema di reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato più grave “non osta” al riconoscimento delle stesse anche per i reati satelliti (Sez. 4, n. 39986 del 08/09/2021, Pietta, Rv. 282050) il ricorrente in alcun modo rappresenta perché le attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute anche per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. (capo 1, così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 572cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/01/2023