Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza n. 21246/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato in sede di legittimità, ribadendo i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di diritto. La Suprema Corte ha respinto le censure di un imputato condannato per oltraggio a pubblico ufficiale, evidenziando come i motivi proposti non fossero idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale), confermata dalla Corte d’Appello di Perugia. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi: la contestazione della sua responsabilità penale e la critica alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con conseguente eccessività della pena.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili. Vediamo perché.
Le Doglianze di Fatto non Ammesse
Il primo motivo, relativo alla presunta erroneità della valutazione di responsabilità, è stato qualificato dalla Corte come una mera ‘doglianza in punto di fatto’. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma ha semplicemente proposto una valutazione alternativa dei fatti. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Poiché i giudici di merito avevano sviluppato argomentazioni ‘non manifestamente illogiche’, ogni tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale era precluso.
La Genericità dei Motivi sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche e la sanzione, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato una ‘mancanza di specificità’ nel motivo di ricorso. L’imputato, infatti, non si era confrontato puntualmente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone punto per punto le argomentazioni, e non può limitarsi a una generica lamentela. La mancanza di questo confronto specifico rende il motivo astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione è ammesso solo per specifici vizi (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può mai trasformarsi in un’occasione per riesaminare le prove e i fatti. Le censure del ricorrente, essendo incentrate su una diversa lettura del materiale probatorio e formulate in modo generico, non rientravano nei casi consentiti dalla legge. Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per Cassazione. Per avere una possibilità di successo, i motivi devono essere specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto. Le doglianze fattuali e le critiche generiche conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna diventa definitiva e il ricorrente è gravato del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile riguardo alla responsabilità dell’imputato?
Perché le censure sono state considerate mere ‘doglianze in punto di fatto’, finalizzate a ottenere una nuova valutazione della vicenda, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha stabilito che la motivazione dei giudici di merito non era manifestamente illogica.
Perché è stata respinta la richiesta di concessione delle attenuanti generiche?
La doglianza è stata giudicata priva di specificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato in modo puntuale con i criteri specifici addotti dai giudici di merito per motivare il diniego delle attenuanti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. 457-24 HANzoun
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso attinente alla ritenuta responsabilità per il reato contestato – non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da m doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazi alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 4);
Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività d trattamento sanzionatorio – è priva di specificità in quanto non si confron con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v particolare pag. 4-5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024