Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24922 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, COGNOME NOME, con il quale contestano la sussistenza delle condotte materiali costituenti l’elemento oggettivo del reat cui all’art. 393 cod. pen. e, in particolare, i comportamenti violenti e minacciosi asc ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto;
che le aggressioni fisiche poste in essere dall’imputato sono state riferite dai test ammessi in primo grado, i quali hanno puntualmente descritto i comportamenti violenti del COGNOME nei confronti della vittima, nonché lo stato di timore e preoccupazione in cui vers quest’ultima;
considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso della parte civile, COGNOME COGNOME con i quali si contesta la riqualificazione del fatto nel delitto di cui all’art. 393 denunciando l’illogicità della motivazione, sono manifestamente infondati poiché il vi censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge d contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. in quanto trae la p dell’esistenza di rapporti contrattuali tra l’imputato e la persona offesa dai documenti pro dalla difesa del COGNOME e, in particolare, dal contratto preliminare di vendita stipul novembre 2012 e dal contratto di appalto concluso, lo stesso giorno, dalla madre dell’imputat con la ditta “RAGIONE_SOCIALE” per la realizzazione sul terreno oggetto del preliminare opere progettate dall’imputato;
vista la memoria difensiva di COGNOME NOME del 2 maggio 2024 che nulla aggiunge ai fini del vaglio di ammissibilità del presente ricorso;
vista la memoria della parte civile del 21 maggio 2024 e considerato che la richiesta d liquidazione delle ulteriori spese processuali non merita accoglimento, in quanto non è sta effettivamente esplicata un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la dei propri interessi (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, non mass. sul punto);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside te