Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove. Il caso riguarda una condanna per reati fiscali e la successiva dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che sottolinea la netta distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto.
Il Caso: Condanna per Dichiarazione Infedele
Un contribuente veniva condannato per il reato continuato di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 74 del 2000. La condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, si fondava su prove concrete: gli accertamenti analitici condotti dalla Guardia di Finanza avevano fatto emergere una chiara discordanza tra i bilanci societari e le dichiarazioni fiscali presentate. Questa discrepanza, secondo i giudici di merito, costituiva la prova dell’infedeltà della dichiarazione e, di conseguenza, della responsabilità penale dell’imputato.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione. Sostanzialmente, il ricorrente affermava che la sua condanna si basasse su accertamenti incompleti e mere presunzioni, elementi che, a suo dire, non erano sufficienti a superare il principio del “ragionevole dubbio”.
La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto completamente questa linea difensiva. I giudici hanno qualificato le argomentazioni del ricorrente come semplici “doglianze in punto di fatto”, ossia tentativi di rimettere in discussione l’analisi delle prove già effettuata nei precedenti gradi di giudizio.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti del Giudizio
La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il sindacato di legittimità si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla logicità della motivazione. Proporre una diversa lettura delle prove, senza indicare specifici errori di percezione da parte del giudice (il cosiddetto “travisamento della prova”), equivale a chiedere un nuovo giudizio sul fatto, cosa non consentita in Cassazione. Poiché il ricorso si limitava a prospettare genericamente una rivalutazione delle fonti probatorie, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione sono nette e lineari. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la condanna, basandosi sugli accertamenti della Guardia di Finanza. Questi accertamenti, che dimostravano la mancata corrispondenza tra bilanci e dichiarazioni, non erano stati specificamente e puntualmente contestati dal ricorrente nel suo ricorso. Le lamentele erano rimaste su un piano generico, senza individuare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. Di fronte a una motivazione solida da parte del giudice di merito e a un ricorso basato su contestazioni fattuali, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due oneri economici: il pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma, fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che si concentrino su questioni di diritto e vizi di motivazione specifici, evitando di trasformarli in un improprio tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a contestare la valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici dei gradi precedenti, presentando delle “doglianze in punto di fatto” che non sono consentite nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Su quali elementi si basava la condanna per dichiarazione infedele?
La condanna si fondava su analitici accertamenti della Guardia di Finanza che avevano rilevato una palese mancata corrispondenza tra i bilanci aziendali e le dichiarazioni dei redditi presentate, dimostrando così l’infedeltà di queste ultime.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOMECOGNOME condannato alle pene di legge per il reato continuato di cui all’art. 4 d.lgs. 74 del 2000, lamenta l’erronea appl della legge penale incriminatrice ed il vizio di motivazione per essere stata affermata la p responsabilità in base a lacunosi accertamenti fondati su mere presunzioni che non consentivano di ritenere superato il ragionevole dubbio;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità, con cui limita a doglianze in punto di fatto e a prospettare, in termini peraltro assolutamente ge una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, in ass specifiche indicazioni di travisamenti delle emergenze processuali, avendo la Corte territo attestato che la prova dell’infedeltà delle dichiarazioni presentate risultava dagli accertamenti compiuti dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza – in ricorso non specificamente contestati cui si era riscontrata la mancata corrispondenza tra bilanci e dichiarazioni;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.