Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’esito di un processo non sempre si conclude con i gradi di merito. Spesso, la parola finale spetta alla Corte di Cassazione, il cui ruolo, però, è strettamente definito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un appello viene respinto ancor prima di essere discusso nel merito, illustrando il concetto di ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare censure precise e fondate su vizi di legge, e non su una semplice speranza di ribaltare la valutazione dei fatti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 341-bis del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi posti a fondamento dell’impugnazione erano principalmente tre:
1. Una critica alla valutazione della sua responsabilità penale, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti.
2. La presunta omissione di risposta da parte della Corte d’Appello su un preteso difetto di imputabilità.
3. La lamentata eccessività della pena inflitta.
L’imputato, attraverso i suoi legali, chiedeva in sostanza alla Suprema Corte di riesaminare l’intera vicenda.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e al ricorrente è stato imposto il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
La Corte ha spiegato chiaramente le ragioni della sua decisione, basandosi su principi consolidati della procedura penale. L’analisi delle motivazioni ci aiuta a comprendere i confini del giudizio di legittimità.
Doglianze di Fatto vs. Vizi di Legittimità
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché costituito da “mere doglianze in punto di fatto”. Il ricorrente non contestava un’errata applicazione della legge, ma la ricostruzione degli eventi operata dai giudici di merito. Chiedeva, in pratica, una nuova valutazione delle prove. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado di giudizio” sul fatto, ma solo di controllo sulla corretta applicazione delle norme e sulla logicità della motivazione. Poiché la sentenza d’appello era motivata in modo non manifestamente illogico, ogni discussione sul fatto era preclusa. Questo è un punto cruciale che definisce la natura del ricorso inammissibile in questi contesti.
La Genericità dei Motivi di Appello
Anche le altre censure sono state giudicate inammissibili, ma per un’altra ragione: la genericità. La questione del difetto di imputabilità era stata presentata in appello come una “mera enunciazione”, senza argomentazioni a supporto. Di fronte a un motivo così generico, i giudici non sono tenuti a fornire una risposta dettagliata. Allo stesso modo, la critica all’eccessività della pena è stata considerata priva di specificità, in quanto non si confrontava puntualmente con i criteri che i giudici di merito avevano esposto per giustificare la sanzione inflitta. Un ricorso efficace deve “dialogare” con la sentenza che impugna, non limitarsi a riproporre le stesse lamentele.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Evidenzia che un ricorso non può essere un tentativo generico di ottenere una nuova valutazione del caso. È indispensabile che le censure siano mirate a specifici vizi di legge o a palesi illogicità della motivazione. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore conseguenza di una condanna al pagamento di spese e sanzioni. La specificità, la pertinenza e la focalizzazione sui profili di diritto sono, dunque, i pilastri di un ricorso che abbia reali possibilità di successo.
Per quali motivi principali un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si basa su “doglianze in punto di fatto”, cioè richieste di rivalutare le prove e la ricostruzione degli eventi, oppure se i motivi di ricorso sono esposti in modo generico, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del processo come un terzo grado di giudizio, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che le loro motivazioni non siano palesemente illogiche o contraddittorie.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario. Nel caso specifico, la somma è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 6311/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 4 giugno 2024;
Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso (e ribadite con la citata memoria) – attinente alla ritenuta responsabilità per il reato contestato – non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3 ove si da atto della presenza di altri detenuti);
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla omessa risposta della Corte territoriale circa il preteso difetto di imputabilità (pure oggetto della citata memoria), che la censura era stata avanzata con l’atto di appello in termini del tutto generici, ossia quale mera enunciazione, con ciò legittimando la mancata dissertazione sul punto; che, sotto diverso profilo, l’aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen., di cui si invoca l’insussistenza, è già stata oggetto di esclusione ad opera del Tribunale;
Ritenuto infine che anche la residua doglíanza relativa all’eccessività del trattamento sanzionatorio, richiamata anche nella memoria difensiva – è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5-6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024