Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Aggrava la Posizione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio a disposizione nel nostro ordinamento, ma va esercitato con cognizione di causa. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando basato su argomentazioni non pertinenti al giudizio di legittimità. L’esito non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, emessa prima dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato contestato e condannato alla pena di un anno di reclusione e trecento euro di multa. Non accettando la decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare l’esito dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’impugnazione, ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella natura dei motivi addotti dal ricorrente. La difesa si era concentrata su quelle che la Corte ha definito “mere doglianze in punto di fatto”, ossia contestazioni relative alla ricostruzione degli eventi e alla valutazione delle prove, come il riconoscimento dell’imputato da parte degli agenti intervenuti.
Questo tipo di argomentazione esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere un “terzo grado di merito” è un errore procedurale che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e dirette. La Corte sottolinea come la sentenza d’appello avesse già congruamente motivato la responsabilità penale dell’imputato, basandosi sul riconoscimento effettuato dalle forze dell’ordine, che peraltro già conoscevano il soggetto per i suoi precedenti. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse palesemente infondato e avesse un “palese carattere dilatorio”, ovvero fosse stato presentato con il solo scopo di ritardare l’esecuzione definitiva della condanna.
Proprio a causa di questa manifesta infondatezza e della natura dilatoria, la Corte non si è limitata a dichiarare l’inammissibilità. Ha applicato la conseguenza di legge, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa, pari a tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Palesemente Infondato
La vicenda analizzata offre un importante monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non su un semplice disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Un’impugnazione superficiale o pretestuosa non solo non produce alcun risultato utile, ma si trasforma in un boomerang per il ricorrente, aggravando la sua posizione con ulteriori condanne economiche. La decisione conferma la fermezza della giurisprudenza nel sanzionare l’abuso dello strumento processuale, tutelando l’efficienza della giustizia e il ruolo specifico della Corte di Cassazione come giudice di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si basa su “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero quando cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se il ricorso è ritenuto palesemente infondato e di carattere dilatorio, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Perché l’imputato è stato condannato a versare una somma alla Cassa delle Ammende?
L’imputato è stato condannato a versare tremila euro alla Cassa delle Ammende perché la Corte di Cassazione ha ravvisato nel suo ricorso un “palese carattere dilatorio” e una “palese inammissibilità”. Tale sanzione ha lo scopo di punire l’uso improprio dello strumento processuale, volto unicamente a ritardare la conclusione del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23765 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari del 6 dicembre 2018, con la quale NOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, n. 2 cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, concernente l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, tenuto conto che la Corte territoriale ha congruamente dato atto del riconoscimento dell’imputato (già noto alle forze dell’ordine per via dei precedenti di cui risult gravato) da parte degli agenti intervenuti sul posto prima che egli si desse alla fuga. L’annotazione di servizio in cui viene descritta la vicenda è stata peraltro acquisita con l’accordo delle parti.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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