Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze di Fatto Bloccano l’Accesso alla Cassazione
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Con la pronuncia del 22 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente la vicenda processuale di un imputato condannato per evasione, ribadendo un principio cardine del nostro sistema: la Corte Suprema non è un terzo grado di merito, ma un giudice della legge.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato da un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Campobasso con sentenza del 5 ottobre 2023 per reati di evasione. La difesa del ricorrente ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte una serie di censure, cercando di rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti già operata dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, si contestava la responsabilità dell’imputato, la misura della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il punto centrale della decisione della Corte è la natura dei motivi presentati. I giudici hanno qualificato le argomentazioni della difesa come “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che il ricorrente non ha sollevato questioni sulla corretta interpretazione o applicazione delle norme di legge, ma ha cercato di ottenere un nuovo esame del merito della causa. Ha proposto una diversa lettura delle prove, tentando di replicare critiche già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per accedere al giudizio di legittimità. I giudici di merito avevano già fornito argomentazioni “giuridicamente corrette, puntuali” e “coerenti” per giustificare la condanna, la pena e il diniego delle attenuanti. Le censure difensive erano, di fatto, un tentativo di ottenere una terza valutazione della vicenda, obiettivo non perseguibile davanti alla Cassazione. Di conseguenza, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, all’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione è indispensabile concentrarsi su vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge o difetti gravi nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove operata dai giudici di merito si traduce, quasi inevitabilmente, in una declaratoria di inammissibilità. La decisione rappresenta un chiaro monito sull’importanza di strutturare il ricorso per cassazione nel rispetto dei limiti funzionali della Corte Suprema, evitando di trasformarlo in un improprio appello.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”, cioè contestazioni sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti già operate dai giudici di merito, che non sono consentite in sede di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione non è un giudice di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti del processo. Il suo compito è solo quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
f
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa, con la quale è stata ribadita la ammissibilità e la fondatezza delle censure;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto d replicare di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merit argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coere con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al giudizio di responsabilità per le evasioni contestate, alla misura del trattam sanzionatorio e alla denegata applicazione delle generiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.