Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7614 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le censure proposte si limitano a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Questa pronuncia offre un chiaro esempio di come le “doglianze di fatto” non possano trovare accoglimento in Cassazione, delineando i confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Il Caso: Detenzione di Stupefacenti e l’Appello in Cassazione
Due soggetti venivano condannati in concorso per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La sentenza della Corte d’Appello confermava la loro responsabilità. Avverso tale decisione, entrambi proponevano ricorso per Cassazione, articolando diverse censure.
Il primo ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione sia riguardo all’illiceità della detenzione della droga, sia riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena. Il secondo, invece, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la mancata riqualificazione della sua condotta nel meno grave reato di favoreggiamento personale.
I Motivi del Ricorso: Vizi di Motivazione e Richieste di Riqualificazione
Le argomentazioni dei ricorrenti si concentravano su una rilettura alternativa delle prove acquisite. Si tentava di dimostrare che la valutazione dei giudici di merito fosse stata errata, proponendo una diversa interpretazione degli elementi fattuali emersi durante il processo. In particolare, si contestava la gravità del fatto e la qualificazione giuridica data alla condotta di uno dei due imputati, il quale aveva tentato di disfarsi della droga gettandola nel water durante il controllo delle forze dell’ordine.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La decisione si fonda su principi procedurali consolidati.
Le Doglianze di Fatto: Un Limite Invalicabile in Cassazione
La Corte ha evidenziato come la maggior parte dei motivi di ricorso fossero costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”. I ricorrenti, infatti, non denunciavano un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico manifesto della motivazione, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Tentavano, in sostanza, di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
La Mancata Richiesta in Appello e l’Inammissibilità
Un altro punto cruciale riguarda il motivo con cui il primo ricorrente lamentava il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile perché la relativa richiesta non era stata formulata nel precedente grado di giudizio, ossia nell’atto d’appello. Questo sottolinea l’importanza di articolare tutte le proprie istanze e difese nei gradi di merito, non potendo presentarle per la prima volta in Cassazione.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla netta distinzione tra il ruolo del giudice di merito e quello del giudice di legittimità. Il primo accerta i fatti e valuta le prove, mentre il secondo ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. I ricorsi sono stati giudicati manifestamente infondati perché, secondo la Corte, la sentenza d’appello aveva fornito una spiegazione precisa e congrua degli elementi di fatto che giustificavano la condanna. Ad esempio, la presenza in casa di uno degli imputati di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, insieme alla quantità di droga (sufficiente per 17 dosi medie totali), e il tentativo di disfarsi di ulteriore sostanza, sono stati considerati elementi sufficienti a provare la detenzione illecita. Analogamente, la condotta del secondo imputato, che si era precipitato a recuperare la droga per gettarla via, è stata interpretata non come mero favoreggiamento, ma come prova della sua piena disponibilità della sostanza e quindi del suo concorso nel reato.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la pratica legale. Evidenzia che un ricorso per Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e vizi logici della motivazione, evitando di trasformarsi in un tentativo di revisione del giudizio di fatto. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva dei presupposti di legge. La decisione conferma, quindi, la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e i limiti rigorosi entro cui deve essere esercitato il diritto di impugnazione.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché erano basati su “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove già effettuata dai giudici di merito. Inoltre, uno dei motivi era inammissibile perché la richiesta specifica (sospensione condizionale della pena) non era stata presentata nel precedente grado di appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non può effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla condotta dell’imputato che ha gettato la droga nel water?
La Corte ha ritenuto che tale condotta non configurasse un semplice favoreggiamento personale, ma un concorso nel reato di detenzione di stupefacenti. Il fatto che l’imputato sapesse dove si trovava la droga e si sia attivato per disfarsene dimostrava, secondo i giudici, che ne avesse un’autonoma disponibilità, partecipando così pienamente al reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7614 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONTEROTONDO il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1-11
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME, condannati entrambi per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso tra loro, articolando ciascuno due motivi di ricorso, deducono: a) COGNOME, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla illiceità della detenzione della con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento al diniego della sospens condizionale della pena; b) COGNOME, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con rigua diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e, con il secondo motivo, la violazione di le vizio di motivazione, relativamente alla mancata riqualificazione del fatto in termini di favoreggiamento personale censure sono ulteriormente sviluppate in una memoria);
Considerato che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzion adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica cri con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti proba avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di meri posto che la sentenza impugnata ha evidenziato precisi e congrui elementi di fatto (la droga era detenuta a casa di NOME COGNOME, unitamente ad un bilancino di precisione e ad altro materiale utile per confezionamento RAGIONE_SOCIALE dosi i quantitativi sequestrati avrebbero consentito di ricavare 2 dosi medie singole di cannabis e 15 dosi medie singole cocaina; altra droga è stata gettata via nello scarico del water);
Osservato che il secondo motivo di NOME COGNOME espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché la richiesta di concessione della sospensione condizionale non risulta formulata in appello;
Considerato che il primo motivo del ricorso di COGNOME espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliat disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e com manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha indicato elementi indicativi di una non modesta gravità del fatto, quali la pluralità RAGIONE_SOCIALE sostanze detenute e la condotta dell’imputato (lo stesso, all’atto del controllo del giudiziaria, con uno scatto repentino, si é allontanato dalla stanza in cui si trovava, si è recato in altra sta recuperato la droga e l’ha gettata nel water per impedirne il sequestro);
Osservato che il secondo motivo del ricorso di COGNOME espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliat disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e com manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, ha puntualmente spiegato perché deve ritenersi configurabile il concorso nel reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e non il reato di favoreggiamento personale (l’imputato, all’atto del controllo della polizia giudiziaria, con uno scatto repentino allontanato dalla stanza in cui si trovava, si è recato in altra stanza, ha recuperato la droga e l’ha gettata nel wat impedirne il sequestro, così dimostrando di ben conoscere dove fosse custodita la droga e, quindi, di averne un’autonoma disponibilità);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore