Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze di Fatto Non Bastano
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile per motivi di fatto. In questo articolo, analizzeremo come la Suprema Corte ha respinto un’impugnazione basata sulla contestazione dell’attendibilità testimoniale, fornendo una lezione chiara su come strutturare un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di impugnazione si concentrava sulla presunta inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali che avevano costituito la base della sua condanna. L’appellante sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito avessero errato nel valutare le prove a suo carico.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta e concisa, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni, focalizzandosi invece sulla loro natura puramente procedurale.
Le ragioni dietro il ricorso inammissibile
Le motivazioni della Corte si basano su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale:
1. La natura del ricorso: Il motivo presentato era una semplice riproposizione delle argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione di quanto già dedotto, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro i vizi logico-giuridici della sentenza impugnata. In questo caso, il ricorso è stato considerato solo ‘apparente’ e non specifico.
2. I limiti del giudizio di legittimità: La Corte ha ribadito che la sua funzione non è quella di un terzo grado di giudizio nel merito. La valutazione dei fatti, come l’attendibilità di un testimone o la coerenza di una dichiarazione, è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado. Presentare doglianze ‘in punto di fatto’ in Cassazione è un errore che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per l’Avvocato e l’Imputato
Questa ordinanza serve come un importante monito. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole che non è possibile chiedere ai giudici di legittimità di rivalutare le prove. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto: la violazione di una norma, l’errata applicazione della legge o vizi manifesti nel ragionamento logico del giudice di merito. Tentare di trasformare la Cassazione in un terzo grado di appello non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende. La strategia difensiva deve quindi essere mirata e tecnicamente ineccepibile, pena l’inammissibilità del ricorso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su mere doglianze in punto di fatto, come la contestazione dell’attendibilità dei testimoni, e reiterava argomenti già respinti in appello, risultando così non specifico.
È possibile contestare la valutazione delle prove testimoniali davanti alla Corte di Cassazione?
No, secondo quanto stabilito in questa ordinanza, la valutazione dell’attendibilità e della coerenza delle testimonianze è una questione di fatto riservata ai giudici di merito (primo grado e appello) e non può essere oggetto di un ricorso in Cassazione, che è una sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a UDINE il 03/06/1996
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Omar e la memoria difensiva del 21/10/2024, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza del motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato all’art. 635 cod. pen., in particolare, lamentando l’inattendibil contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese, non è consentito p fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito a pag. 4 sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltant apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità p costituito da mere doglianze in punto di fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.