Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Condanna per Mere Doglianze di Fatto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze di un ricorso inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, rigettando l’impugnazione perché basata su motivi non consentiti in quella sede. Analizziamo la decisione per comprendere perché la mera contestazione dei fatti non è sufficiente per ottenere un annullamento della sentenza.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale, relativo a false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali rese a un pubblico ufficiale. La sentenza di condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. Con tale motivo, egli contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 13 novembre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno del ricorrente, ma si è fermata a una valutazione preliminare dei motivi presentati.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una ragione precisa e fondamentale nel diritto processuale penale. Il motivo del ricorso non sollevava questioni di legittimità (cioè errori di diritto o vizi logici della motivazione), ma si risolveva in “mere doglianze in punto di fatto”.
In altre parole, il ricorrente non stava sostenendo che la Corte d’Appello avesse applicato male la legge o avesse redatto una motivazione contraddittoria o illogica. Piuttosto, stava semplicemente riproponendo la propria versione dei fatti, contestando la valutazione delle prove già effettuata dai giudici di merito. La Cassazione ha inoltre evidenziato come i motivi del ricorso fossero una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale con una motivazione considerata “immune da vizi logici”.
Il ruolo della Corte di Cassazione, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare l’intero processo, ma è quello di giudice della legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve essere formulato in modo tecnicamente rigoroso. Non è sufficiente manifestare il proprio dissenso con la decisione dei giudici di merito. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti che inficiano la validità della sentenza.
La presentazione di un ricorso inammissibile, basato su contestazioni fattuali, non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche per il ricorrente. La pronuncia serve quindi da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che sappia valutare correttamente i presupposti e i limiti dell’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unico motivo proposto consisteva in contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e nella ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi di legge o di logica nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘mere doglianze in punto di fatto’?
Significa che il ricorrente non contestava un’errata applicazione della legge, ma esprimeva il proprio disaccordo su come i giudici dei gradi precedenti avevano valutato le prove e ricostruito la vicenda. Questo tipo di valutazione non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47086 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il 01/07/1990
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato è costituito da mere doglianze in punto di fatto; nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da vizi logici (p.617).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024 Il GLYPH liere GLYPH fnsore
Il Presidente