Ricorso Inammissibile: Quando le Lamentele sui Fatti Non Bastano in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da una non corretta impostazione dei motivi di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un individuo condannato per ricettazione e detenzione di un’arma clandestina, il quale ha tentato di contestare la decisione di merito focalizzandosi su aspetti che, per loro natura, esulano dal giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
L’imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello per i reati di cui agli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 23 della legge n. 110/1975 (detenzione di arma clandestina), ha proposto ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza erano essenzialmente due: contestare la ricostruzione dei fatti che lo vedeva consapevole della presenza dell’arma nella sua abitazione e lamentare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e il verdetto della Suprema Corte
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni distinte ma complementari, che delineano i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutare i Fatti
Il primo motivo del ricorso contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua consapevolezza circa la presenza dell’arma. La Cassazione ha prontamente rigettato questa censura, qualificandola come una mera ‘doglianza in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non stava denunciando un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma stava chiedendo alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione delle prove, un’attività che è preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è riesaminare ‘cosa’ è successo, ma controllare ‘come’ il giudice sia giunto alla sua decisione dal punto di vista giuridico e logico.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità sulle Attenuanti e il ricorso inammissibile
Il secondo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da illogicità. I giudici di merito avevano infatti ponderato gli elementi a favore dell’imputato, ritenendoli però soccombenti di fronte alla gravità oggettiva della condotta, alla sua pericolosità e al comportamento processuale tenuto (una falsa versione dei fatti). La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti, il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli aspetti ritenuti decisivi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, dove si accertano i fatti, e il giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione delle norme. L’imputato, contestando la propria consapevolezza, ha tentato di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito, operazione non consentita dalla legge. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte riafferma che la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e può essere censurata in sede di legittimità solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, vizio che non è stato riscontrato nel caso di specie. La scelta di valorizzare la gravità del fatto e il comportamento dell’imputato è stata ritenuta una giustificazione sufficiente e logica per negare il beneficio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la difesa tecnica: un ricorso per Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legge o su manifeste illogicità della motivazione, evitando di riproporre questioni fattuali già decise nei gradi di merito. Un ricorso inammissibile non solo non porta alla riforma della sentenza impugnata, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con una condanna al pagamento di tremila euro. Pertanto, una corretta impostazione dell’impugnazione è fondamentale per evitare conseguenze negative sia sul piano processuale che economico.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo sollevava questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità, e il secondo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, ossia verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può effettuare una nuova valutazione delle prove o ricostruire diversamente i fatti del processo.
Su quale base il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche fornendo una motivazione logica che evidenzi la prevalenza di elementi sfavorevoli (come la gravità del reato o il comportamento processuale dell’imputato) rispetto a quelli favorevoli. Non è necessario che analizzi ogni singolo elemento, ma basta che si concentri su quelli ritenuti decisivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALE MONFERRATO il 21/10/1976
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agl artt. 648 cod. pen. e 23 co.3 della legge n. 110 del 1975 e, in particolare, la consapevolezza della presenza di un’arma clandestina all’interno dell’abitazione da parte dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che gli elementi favorevoli valorizzati dal difensore sono destinati a soccombere a fronte della oggettiva gravità e pericolosità della condotta e del comportamento processuale dell’imputato, basato su una falsa versione dei fatti, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess one delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli r decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presi en