Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24787 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARBONIA il 18/10/1972
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato quella del Tribunale cagliaritano che lo dichiarava colpevole del reato di furt in abitazione, condannando il ricorrente alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed al pena di euro 500,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova – non è consentito dalla legge, stante la preclusio per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanz processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) face applicazione di corretti argomenti tecnici e fattuali in ordine alla catena di ‘repertamento’ traccia biologica che ha consentito di riconoscere l’imputato, a mezzo DNA, come responsabile del delitto. A ben vedere la reiterazione delle doglianze già proposte con l’atto di appello re astratta, non correlata all’ampia ricostruzione con la quale non si confronta assolutamente i ricorrente, che per altro si limita a rappresentare che la Corte di appello non abbia dato conto il che è smentito – della correttezza delle modalità di acquisizione del reperto e de
conservazione, senza d’altro canto dedurre nessuna doglianza di travisamento, né specificando
quale punto della argomentazione della sentenza impugnata sia fallace;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – è manifestamente
infondato, atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della su decisione, ancorandola in maniera tutt’altro che illogica alla ritenuta sussistenza non solo
precedenti penali, come rileva il ricorrente, ma anche della gravità della condotta, sintomo di
spregiudicatezza (accesso a seguito di danneggiamento nell’abitazione di notte mentre le persone offese dormivano), elementi corroborati dai precedenti penali, per la maggior parte
specifici (rapine e furti), nonché dalla sottoposizione alla misura di prevenzione (anche quest non valutata dal ricorrente): la attuale censura, oltre ad essere aspecifica, è anc
manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata è in sintonia con i principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere
legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 magg
1999, COGNOME, rv 214200) e il fattore ostativo può essere costituito anche dalla valutazio della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. COGNOME, rv 249754);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente