Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3118 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3118 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME con due distinti atti;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, con cui si lamenta l’omessa rideterminazione della pena base previ giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche anche con riferimen all’aumento per la continuazione, non è consentito ed è, altresì, manifestame infondato;
che, invero, in ordine al giudizio di prevalenza delle attenuanti generich detto motivo implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitri ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale doven ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia li ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in con (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOMECOGNOME Rv. 245931);
che, con motivazione esente da vizi logici, la Corte territoriale ha sottolin come, nel caso di specie, la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche potesse considerarsi ricevibile dato che, diversamente, si sarebbe determiNOME ridimensionamento del trattamento sanzioNOMErio, inadeguato rispetto all significativa offensività delle condotte poste in essere dall’imputato e particolare inclinazione di quest’ultimo a delinquere, essendo lo stesso, in gravato da significativi precedenti penali anche specifici, sintomo di totale ass di pentimento;
che, quanto alla censura relativa all’aumento a titolo di continuazione, ques non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. p come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella senten impugnata (si veda pag. 5), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contesta specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, con cui si contesta la correttezza della motivazione della sentenz appello per avere il giudice di secondo grado operato un generico rinvio p re/ationem alla sentenza di primo grado, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed eserci il proprio sindacato;
rilevato che il secondo motivo del ricorso del COGNOME, con cui la sproporzionalità della pena e l’omessa concessione delle attenuanti generiche regime di prevalenza, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, graduazione del trattamento sanzioNOMErio rientra nel potere discrezionale giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli ar e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile l censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la c determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, con precipuo riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, detto motivo implica una valutazione discreziona tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora no frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffi motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluz dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeg della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, R 245931);
considerato che il terzo motivo del ricorso del COGNOME, con cui si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. dell’attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte. Cost. con sentenza del 2024 ed il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché le questioni sollevate attengono valutazioni di merito che sfuggono al sindacato di legittimità;
che, quanto all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., con motivazione ese dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7) in ordine al diniego di d circostanza, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici;
che, quanto all’attenuante della lieve entità, la doglianza si profila del generica, sicché non supera la soglia di ammissibilità; ;
che, infine, bisogna osservare come in tema dì sanzioni sostitutive di pen detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di app tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla discip transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. ri Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione d motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (tra le altre: Sez. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017); nel caso in esame non risulta
essere stata effettuata alcuna richiesta in tale senso né con motivi nuovi n corso della celebrazione del giudizio di appello;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila lascimo, in favore della Cas delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.