Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la discrezionalità del giudice
Quando un appello viene respinto, l’ultima spiaggia per l’imputato è il ricorso in Cassazione. Tuttavia, non sempre questo tentativo ha successo. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito dalla Suprema Corte, ribadendo principi fondamentali come la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. Analizziamo insieme questa decisione per capire i confini entro cui può muoversi la difesa.
Il caso: dall’appello alla Cassazione
Un soggetto, condannato in primo grado dal Tribunale e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La condanna originaria era stata emessa per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002, che sanziona le false dichiarazioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’imputato basava il suo ricorso su un unico motivo: la presunta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano applicato la recidiva, un’aggravante che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva.
I motivi del ricorso inammissibile secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi, che meritano un’analisi approfondita.
La ripetitività dei motivi di ricorso
Il primo punto cruciale evidenziato dalla Corte è che le censure sollevate dal ricorrente non erano nuove. Egli, infatti, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e, soprattutto, già “adeguatamente vagliate e correttamente disattese” dalla Corte d’Appello. In ambito processuale, non è consentito utilizzare il giudizio di legittimità, quale quello della Cassazione, come un terzo grado di merito per ridiscutere questioni di fatto già decise dai giudici precedenti.
Il principio della discrezionalità del giudice
Il secondo e più importante principio richiamato è quello della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha ribadito che la scelta della pena da infliggere all’imputato è una prerogativa del giudice che ha esaminato il caso nel merito (primo grado e appello). Questa scelta è incensurabile in sede di legittimità, a meno che non si verifichino due condizioni eccezionali:
1. La decisione è frutto di puro arbitrio.
2. La motivazione a supporto è manifestamente illogica.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito sull’applicazione della recidiva non fosse né arbitraria né illogica, ma anzi correttamente argomentata. Pertanto, ogni ulteriore discussione sul punto era preclusa.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che un ricorso ha speranze di successo solo se si basa su vizi di legittimità concreti e non sulla semplice riproposizione di argomenti di fatto già respinti. La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena resta un caposaldo, sindacabile solo in casi di palese irragionevolezza.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla corte territoriale, senza introdurre nuovi e validi vizi di legittimità.
Entro quali limiti il giudice di merito può decidere la pena da applicare?
La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione, a meno che la decisione non sia frutto di arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN NICOLO’ D’ARCIDANO il 18/10/1975
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 18/05/2022 dal Tribunale di Oristano per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto correttamente argomentata, da parte del primo Giudice, l’applicazione della contestata recidiva) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.). Giova, peraltro, ribadire che, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
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