Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2201 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTAGNOLE MONFERRATO il 06/01/1956
avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Asti che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di diffamazione;
considerato che il primo motivo di ricorso (con cui si denuncia la violazione di legge penale in ordine al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica), il terzo motivo cui si deduce la violazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di responsabili dell’imputato) e il quarto motivo (con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ord alla determinazione delle statuizioni civili), prospettano irritualmente il vizio di motiv (poiché hanno assunto un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta: cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/201 Altoè, Rv. 268404 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01), dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’a 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); il che esime dal dilungarsi per osservare che, comunque, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finiscono col perorare un’alternativ ricostruzione del fatto senza confrontarsi compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato;
considerato che il secondo motivo, con cui si deduce l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’esclusione dell’esimente di cui all’art. 598 cod. pen., è manifestamen infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui «l’esimente di cu all’art. 598 cod. pen. – concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e di pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, funzionale al libero esercizio diritto di difesa, è circoscritta all’ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel cor quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all’oggetto della causa o ricorso amministrativo, con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede» (Sez. 5, n. 20058 del 06/11/2014, COGNOME, Rv. 264070 – 01);
ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria presentata dal difensore dell’imputato, con cui si è inteso ribadire ribadita l’ammissibilità e la fondatezz motivi di ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/09/2024.