Ricorso Inammissibile: Quando l’Avvocato Non Abilitato Annulla l’Impugnazione
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale rispettare questi requisiti, specialmente quando si tratta di impugnare una sentenza. Il caso in esame dimostra come la scelta di un difensore non abilitato a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato.
Il Caso: Dalla Condanna alla Qualificazione del Ricorso
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di Bolzano, che condannava un individuo al pagamento di una cospicua ammenda di diecimila euro. La condanna era stata emessa per un reato previsto dalla normativa sull’immigrazione, specificamente l’articolo 14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva appello. Tuttavia, il Tribunale di Bolzano, con un’ordinanza successiva, riqualificava l’atto: non si trattava di un appello, bensì di un ricorso per cassazione. Questo passaggio è fondamentale, poiché il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione straordinario che può essere proposto solo per specifici motivi di legittimità e dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile de plano
Una volta giunto in Cassazione, il ricorso ha avuto vita breve. I giudici lo hanno dichiarato ricorso inammissibile de plano, ovvero senza nemmeno la necessità di un’udienza di discussione. La motivazione di questa decisione drastica risiede in un vizio insanabile che affliggeva l’atto sin dalla sua origine.
La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente una trattazione semplificata per i ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, inammissibili per ragioni preliminari.
Le Motivazioni: Il Difetto di Legittimazione del Difensore
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella figura del difensore. Il ricorso era stato proposto da un avvocato che non risultava abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, ecc.). Questa mancanza di abilitazione speciale costituisce un difetto di legittimazione che vizia irrimediabilmente l’atto di impugnazione.
I giudici hanno sottolineato che il cosiddetto ‘principio di conservazione del mezzo di impugnazione’ (art. 568, comma 5, c.p.p.), che permette di convertire un’impugnazione erroneamente qualificata in quella corretta, non può operare in questo caso. Tale principio, infatti, non può mai derogare alle norme che disciplinano i requisiti essenziali, formali e sostanziali, di ciascun tipo di impugnazione. Come stabilito dalle Sezioni Unite della stessa Corte, la legittimazione del proponente è un requisito fondamentale che non ammette deroghe.
In altre parole, anche se l’atto fosse stato perfetto nella forma e nel contenuto, il fatto che a presentarlo fosse un soggetto non qualificato lo ha reso nullo in partenza.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende, poiché non sono stati individuati elementi che potessero escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei suoi gradi più alti, è subordinato al rispetto rigoroso delle regole processuali. La scelta di un difensore legalmente abilitato a rappresentare il proprio assistito dinanzi alla Corte di Cassazione non è una mera formalità, ma un presupposto indispensabile per la validità stessa del ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto da un difensore non abilitato a patrocinare presso le giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione.
Il fatto che l’atto fosse stato inizialmente presentato come appello cambia qualcosa?
No, non cambia nulla. La Corte ha chiarito che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può sanare un difetto fondamentale come la mancanza di legittimazione del difensore.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20635 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20635 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 02WOYSW) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 del GIUDICE DI PACE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata;
Rilevato che è stato proposto appello – poi riqualificato in ricorso per cassazione, con ordinanza del 30/05/2024 del Tribunale di Bolzano – avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Giudice di Pace di Bolzano, che aveva condannato NOME alla pena di euro diecimila di ammenda, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
Ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell’appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente – disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119);
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una sanzione pecuniaria in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, sanzione che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09 maggio 2024.