Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37750 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37750 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 2901/2025
NOME COGNOME
CC – 17/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 22200NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (cui CODICE_FISCALE) nato a MESSINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d’appello di Messina udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che ha condannato NOME COGNOME alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 697, primo comma, cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. la violazione degli artt. 192, 530, comma 2 e 533 cod. proc. pen. e dell’art. 697 cod. pen.
È stato eccepita la illogicità della sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di responsabilità sulla base della mera presenza dell’imputato sul luogo
del rinvenimento delle munizioni, all’atto del controllo delle forze dell’Ordine, nonostante dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria fosse emerso che le cartucce erano state rinvenute in un locale attiguo alla stalla di pertinenza dell’imputato, accessibile a chiunque.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e dell’art. 697 cod. pen.
L’affermazione di responsabilità si sarebbe fondata soltanto sugli esiti del sequestro e sulla deposizione del teste di polizia giudiziaria che ha redatto l’atto, omettendo la sentenza di confrontarsi con il requisito oggettivo indispensabile per la configurazione della contravvenzione de qua, ovvero il requisito minimo di efficienza, non essendo emerso in alcun modo che le cartucce sequestrate fossero idonee all’impiego e, dunque, efficienti.
Con la requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio in relazione ad entrambi i motivi dedotti
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto il travisamento delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, senza alcuna indicazione specifica delle stesse, limitandosi a offrirne una personale sintesi, non supportata da alcuna allegazione.
In relazione a tale censura deve, infatti, rilevarsi che il ricorrente ha omesso di adempiere correttamente all’onere di rendere autosufficiente il ricorso, precludendo al Collegio la possibilità di verificare se il significato assegnato dal giudice alla prova dichiarativa dedotta, complessivamente considerata, sia palesemente difforme da quello che da essa è oggettivamente desumibile.
L’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. prevede che l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Da tali indicazioni si trae il fondamento normativo del principio di specificità dell’atto di impugnazione che rappresenta criterio selettivo dell’ammissibilità da declinarsi in relazione alla tipologia dell’impugnazione stessa.
Nel caso del ricorso per cassazione, caratterizzato dall’essere uno strumento a critica vincolata, ciò comporta che l’atto deve rispondere alla funzione, normativamente imposta, di far emergere la riconducibilità del vizio alle categorie di cui all’art. 606 del codice di rito, attraverso una puntuale indicazione del fondamento di fatto e di diritto della doglianza.
Ciò posto, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione con cui si lamenta, come nel caso di specie, il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01)
Come puntualizzato dalla costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo (v., ad es., Succi e altri c. Italia, 28 ottobre 2021, in particolare, par. 71 e seg.), il principio di autosufficienza del ricorso, qui da intendersi declinato come specificità del suo contenuto, vale a semplificare l’attività della Corte di cassazione e a garantire allo stesso tempo la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia (par. 75 della motivazione) e deve essere caratterizzato in termini di proporzionalità.
Ora, posto che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, ferma restando l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, COGNOME, Rv. 237207; in senso conforme,
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01) si osserva che il ricorso, sul piano delle deduzioni, deve puntualmente indicare, secondo quanto si è sopra precisato, i dati dai quali il travisamento del contenuto della prova emerge.
Questo, in quanto il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 – 01).
Nella fattispecie, tale conseguenza non si è realizzata dal momento le deduzioni del ricorrente si riducono, come detto, a una personale sintesi di alcune dichiarazioni delle quali non è dato apprezzare, anche in relazione alla contestazione contenuta nel capo di imputazione (dal quale emerge che le munizioni erano detenute in un locale al quale si accedeva attraverso un portone di ferro che l’imputato aveva aperto con una chiave in suo possesso), l’esatta e completa portata: in particolare, alcun motivo idoneo è stato dedotto al fine di evidenziare l’accessibilità anche a terzi dello specifico luogo in cui le munizioni sono state rinvenute e, dunque, a scardinare l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha dedotto l’omessa risposta al motivo di gravame concernente l’insussistenza della prova della efficienza delle cartucce.
È ben vero che il requisito di efficienza delle munizioni costituisce condizione necessaria per la configurabilità del reato, tanto è vero che, a tal fine, occorre che vi sia il relativo accertamento; ma è anche vero che tale accertamento non richiede necessariamente una perizia, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato (Sez. 1, n. 12620 del 30/01/2019, Billetta, Rv. 275050 – 01: fattispecie in cui l’efficienza delle cartucce, detenute dall’imputato all’interno di un pacchetto di sigarette riposto in un mobile del suo appartamento, è stata desunta dalle accurate modalità di conservazione in ambiente chiuso e protetto rispetto a possibili fonti di compromissione della capacità esplodente; in senso conforme n. 5303/88, Rv. 178281-01; n. 11608/86, Rv. 174086-01; n. 9730/85, Rv. 170825-01; n. 5412/82, Rv. 154009-01; n. 9517/81, Rv. 150730-01; n. 1589/80, Rv. 144225-01).
Tuttavia va evidenziato che, nella fattispecie, con l’atto di appello alcun elemento concreto era stato prospettato dalla difesa dal quale potersi seriamente desumere l’inefficienza delle cartucce rinvenute, di talché il silenzio sul punto della sentenza impugnata non integra il vizio denunciato, per l’assoluta genericità del motivo di appello, già privo, esso stesso, dei requisiti di ammissibilità.
Deve quindi ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale, in tema d’impugnazioni, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01, Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745 – 01 Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878).
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME