Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12198 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva, nel complesso, il reclamo-impugnazione proposto da NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 -bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 23 novembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva dichiarato parzialmente inammissibile il reclamoistanza proposto ai sensi dell’art. 35 -ter Ord. pen., limitatamente al periodo dal 1998 al 2001 (trascorso in Argentina e presso gli Istituti penitenziari di RomaRebibbia e RAGIONE_SOCIALE-Poggioreale), e l’aveva respinto con riferimento al periodo dal 24 dicembre 2013 al 28 luglio 2022, trascorso presso gli Istituti di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Ascoli Piceno e Cuneo.
Premesso che non era possibile ampliare, in sede di impugnazione, il periodo detentivo oggetto di valutazione (che si doveva arrestare, perciò, al 28 luglio 2022) e che nessuna censura era stata formulata in relazione al periodo dal 1998 al 2001, il Tribunale, a ragione della decisione, osservava:
che doveva reputarsi inammissibile il reclamo laddove reiterava le medesime doglianze formulate nell’atto introduttivo, che veniva integralmente richiamato;
che era infondato il motivo concernente il periodo trascorso presso gli Istituti RAGIONE_SOCIALE, posto che nel provvedimento impugnato era contenuta l’espressa indicazione della decurtazione dello spazio occupato dal letto a castello ed erano stati trattati tutti i profili di pregiudizio prospettati nel recl (tra cui il riscaldamento e l’acqua calda);
che era inammissibile il motivo inerente al periodo trascorso presso il carcere di Ascoli Piceno, in quanto nel reclamo-istanza era stata dedotta esclusivamente la violazione della privacy per la presenza dello spioncino nel locale destinato a servizio igienico, mentre le ulteriori doglianze erano state surrettiziamente introdotte solo in sede di impugnazione, senza che nessuna specifica censura fosse stata avanzata con riferimento alla questione dello spioncino;
che, in ordine al periodo trascorso presso il carcere di Cuneo, doveva stimarsi inconferente il richiamo a un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza con riguardo alla detenzione di un altro condannato dal 2011 al 2015, atteso che, nella specie, occorreva valutare il periodo dal 15 marzo 2018 al 28 luglio 2022 e che la Sezione “41 -bis” dell’Istituto cuneese era rimasta chiusa dal 2016 al 2018 per consentire la ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento dell’intero padiglione;
che, successivamente alla riapertura del detto padiglione nel marzo 2018, non risultavano pervenute all’Ufficio di sorveglianza di Cuneo lamentele relative all’inadeguatezza dell’impinto, mentre gli infissi erano stati sostituiti nell’invern
2018/2019;
che, infine, le questioni attinenti all’erogazione dell’acqua calda e all’assenza di privacy nel bagno erano state trattate compiutamente e condivisibilmente nel provvedimento impugnato, né erano state formulate dalla difesa specifiche censure in argomento.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO COGNOME, articolando due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 35 -bis, 35 -ter, 41 -bis e 69 Ord. pen., 3 Cost. e 3 CEDU.
Il difensore del ricorrente si duole di un “evidente” trattamento diseguale riservato al COGNOME rispetto a quello fruito da altri detenuti ristretti presso i medesimi Istituti penitenziari.
Con specifico riferimento al carcere di Cuneo, si lamenta il mancato riconoscimento dei rimedi risarcitori “nonostante l’assenza di acqua calda, luce e aria naturale dovuta alla presenza delle schermature alle finestre, infissi obsoleti, bagno a vista, permanenza nella cella 22 ore al giorno e divieto di cucinare per l’intero periodo detentivo”: elementi, tutti, che avevano determinato il Magistrato di sorveglianza di Cuneo e I! Tribunale di sorveglianza di Sassari, nei confronti di altro detenuto, a riconoscere i rimedi ex art. 35 -ter Ord. pen.
Tali considerazioni andavano estese agli altri Istituti penitenziari dove il condannato era stato detenuto.
Inoltre, stante l’assenza di qualsiasi considerazione e rilievo contrario espresso dall’Amministrazione con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate dal detenuto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere veritiera la sua prospettazione.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la totale mancanza di motivazione sulla denunciata assenza di acqua calda.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso pecca di genericità e non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419), poiché, in modo confuso, affascia una serie di situazioni non circostanziate nello spazio e nel tempo ovvero reitera tematiche già prese in esame dai giudici di sorveglianza dei due gradi di merito (ad es., la questione degli infissi obsoleti, del bagno a vista e dell’assenza di acqua calda), le risposte dei quali, mai affette da vizi logici, non hanno costituito oggetto di specifiche censure neppure
nella presente sede di legittimità.
Il Tribunale di sorveglianza, fra l’altro, ha spiegato, con riferimento alla pretesa disparità di trattamento rispetto ad altro detenuto (peraltro neppure nominato), come fosse del tutto inconferente il richiamo a una certa ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, in quanto relativa alla detenzione di altro soggetto in un arco temporale sensibilmente distante da quello d’interesse.
Del tutto fuori luogo, poi, è il rilievo circa la sostanziale acquiescenza dell’Amministrazione alle rimostranze del detenuto, dal momento che i provvedimenti reiettivi di Magistrato e Tribunale di sorveglianza non possono che essere stati adottati in base alle informazioni provenienti dall’Amministrazione penitenziaria.
Generico e radicalmente infondato, infine, è il secondo motivo di ricorso circa la carenza di motivazione sul tema dell’assenza di acqua calda, atteso che il Tribunale, con la legittima tecnica della motivazione per relationem, ha fatto richiamo al condiviso provvedimento del Magistrato, in cui si esclude che l’assenza di doccia o di acqua calda nei servizi igienici attigui alla camera detentiva possa aver integrato una lesione dei diritti fondamentali del detenuto, considerata la possibilità di accesso giornaliera, per ciascun ristretto, al locale docce comune, dotato di acqua calda.
Trattasi di motivazione affatto congrua, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 21704 del 21/05/2008, Renna, Rv. 239885, in cui si è escluso che la mancanza di acqua calda e docce nelle celle integri la lesione di un diritto soggettivo), e non oggetto di alcun rilievo critico puntuale da parte della difesa del ricorrente.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un’ulteriore somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
o -cy) o g< csa Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle °ammende.