Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35551 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna di NOME COGNOME per l’esercizio senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore integrante la contravvenzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 2992, n. 285.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto responsabile dell’illecito il prevenuto, peraltro in termini apodittici e illogici, solo in ragione del precedenti sanzioni amministrative allo stesso applicate per l’espletamento di attività non autorizzata di parcheggiatore, in assenza del rinvenimento in possesso dell’imputato di chiavi di vetture e danaro e in forza della mancata giustificazione della sua presenza in loco (primo motivo). La seconda Censura si appunta invece sulla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la scelta del rito abbreviato e le miserrime condizioni personali, sociali ed economiche de reo.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati a pag. 3 della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3 e s.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità dell’impugnazione, si aggiungono ulteriori e autonomi profili d’inammissibilità della prima censura in forza del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis, oltre alla citata sentenza «COGNOME»; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
I giudici di merito sono difatti lungi dal rendere motivazione apodittica circa la responsabilità del prevenuto in quanto, in termini non contraddittori e non manifestamente illogici, hanno valutato quanto emerso dall’osservazione della condotta del prevenuto da parte della polizia giudiziaria (pag. 3, quarto capoverso), non ritenendo significativo in senso inverso l’elemento fattuale del mancato rinvenimento nel possesso dell’imputato di chiavi e denaro ed evidenziando la man» emersione di elementi in senso favorevole alla tesi. difensiva circa la presen’za in loco di NOME COGNOME.
Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile anche ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove deducente censura diversa da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Ci si riferisce alle doglianze in fatto con le quali il ricorrente vorrebbe sostituirsi alla valutazione del giudice di merito nell’apprezzamento positivo di elementi fattuali ai fini del giudizio relativo alla sussistenza delle attenuanti generiche, invece escluse in considerazione dell’assenza di segni di resipiscenza da parte di soggetto con a carico plurime violazioni specifiche ancorché di natura amministrativa.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell’evidenziata causa d’inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025
Il Presidente