Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Assertivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario formulare critiche precise e giuridicamente fondate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e fattuali, non idonei a innescare una revisione della sentenza. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata impostazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna di un’imputata per i reati di concorso in truffa (artt. 110 e 640 c.p.) e per altre fattispecie penali (art. 497-bis c.p.). Non ritenendo giusta la decisione, la difesa dell’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, nel tentativo di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Unico Motivo di Ricorso: Una Critica alla Responsabilità Concorsuale
La difesa ha basato l’intera impugnazione su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo alla responsabilità concorsuale dell’imputata. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano argomentato la partecipazione della donna alla commissione dei reati insieme ad altri soggetti. Tuttavia, la critica non si è concentrata su errori di diritto, ma ha proposto una diversa lettura dei fatti.
La Decisione della Suprema Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo proposto e lo ha liquidato rapidamente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa delle argomentazioni difensive. Secondo i giudici supremi, le doglianze presentate erano:
* Deduzioni in fatto: Il ricorso cercava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un compito che non spetta alla Suprema Corte, la quale è giudice di legittimità (cioè valuta la corretta applicazione della legge) e non di merito.
* Meramente assertive: Le critiche erano presentate come semplici affermazioni, prive di un supporto argomentativo solido e specifico.
* Prive di un reale confronto: La difesa non aveva instaurato un dialogo critico con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a contrapporre la propria versione senza smontare logicamente e giuridicamente quella dei giudici.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già decise in primo e secondo grado. Per essere ammissibile, un ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Prospettare deduzioni fattuali, come nel caso di specie, equivale a chiedere alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, cosa che le è preclusa. La mancanza di un confronto argomentativo puntuale con la decisione appellata rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze significative per la ricorrente. In primo luogo, la condanna pronunciata dalla Corte di Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere i ricorsi per cassazione con estremo rigore tecnico, concentrandosi sui vizi di legittimità e non su una sterile riproposizione delle proprie tesi fattuali.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era basato su deduzioni di fatto, considerate meramente assertive e prive di un reale confronto argomentativo con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della condanna.
Quali reati erano stati contestati all’imputata?
All’imputata erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 110 e 640 del codice penale (concorso in truffa) e dagli articoli 497-bis, comma secondo, e 61, n. 2, del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7985 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7985 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 13/07/1971
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 110 e 640 cod. pen. (capo A) e dagli artt. 497-bis, comma secondo e 61, n. 2, cod. pen (capo B);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento alla responsabilità concorsuale dell’imputata, prospetta inammissibili deduzioni in fatto, meramente assertive e prive di reale confronto argomentativo delle ragioni poste a fondamento della decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025