Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8176  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
 Con sentenza del 26 maggio 2023 la Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza dell’ 1 giugno 2022 del Tribunale di Marsala, ha determinato in mesi 8 di reclusione la pena complessivamente inflitta a COGNOME NOME per la contravvenzione di cui all’art. 10 comma 2 del d.l. 14/2017 poi convertito nella I. 48/2017.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l’imputato ha lamentato genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge con riguardo alla fattispecie contestata e agli elementi di prova ritenuti valevoli in primo grado.
 Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili: la Corte territoriale ha puntualmente valutato e dichiarato la penale responsabilità dell’odierno ricorrente. In tal senso è agevole rilevare come il giudicante abbia puntualmente argomentato in ordine agli elementi probatori. In particolare ha evidenziato le emergenze istruttorie orali (la deposizione dell’operatore di P.G.) e il DASPO urbano violato, evidenziando come il ricorrente, nonostante il divieto di accedere per 12 mesi al INDIRIZZO di Marsala, veniva rinvenuto tra le automobili parcheggiate in loco dietro segnalazione di alcuni utenti della strada. I giudici in particolar hanno evidenziato l’emersione del reato a fronte della mera presenza nell’area vietata dell’imputato, a prescindere dallo svolgimento o meno della attività di parcheggiatore abusivo, mentre il ricorrente ha insistito su tale distinzione non confrontandosi con il chiaro argomentare della corte.
Con particolare riguardo al secondo motivo di ricorso, afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche d i cui all’art. 62 bis cod. pen., deve aggiungersi che lo stesso non era stato devoluto in appello, posto il riferimento – nella sentenza di secondo grado – alla sola questione corrispondente al primo motivo del presente ricorso, senza alcuna contestazione sul punto, per cui trova applicazione il principio secondo il quale sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle stesse, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Lld. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01 COGNOME).
L’impugnazione, non può quindi che dichiararsi inammissibile.
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Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
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Il Presidente