Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge le Critiche Generiche
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche specifiche e argomentate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi sono vaghi e ripetitivi. Analizziamo il caso per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso: Dal Furto alla Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da un reato di furto aggravato, commesso nel giugno 2020. L’imputata, una giovane donna, viene riconosciuta responsabile sia dal Tribunale di primo grado nel settembre 2022, sia dalla Corte d’Appello nel marzo 2024. In entrambi i gradi di giudizio, la condanna prevedeva la pena di giustizia, condizionalmente sospesa, tenendo conto delle attenuanti generiche e di quella prevista per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
I Motivi del Ricorso e la Strada verso l’Inammissibilità
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa dell’imputata propone ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali. La ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la decisione dei giudici di secondo grado fosse illogica e insufficiente. Le critiche si concentravano su due aspetti:
1. L’affermazione della responsabilità penale: la difesa contestava la valutazione delle prove, ritenendola erronea.
2. Il trattamento sanzionatorio: la pena inflitta veniva considerata eccessivamente severa, soprattutto in relazione alla giovane età dell’imputata.
Tuttavia, come vedremo, la formulazione di queste doglianze è stata il punto debole che ha condotto al rigetto del ricorso.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La decisione si fonda su una valutazione netta della qualità degli argomenti proposti dalla difesa, giudicati inadeguati a superare il vaglio di legittimità.
Genericità e Mancanza di Specificità
Il punto centrale della decisione è la natura delle critiche mosse alla sentenza d’appello. La Corte ha rilevato che le deduzioni della ricorrente erano ‘vaghe e non specifiche’. Invece di svolgere una critica argomentata e puntuale contro le motivazioni della sentenza impugnata, il ricorso si limitava a riproporre profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito. Questo approccio ‘meramente reiterativo’ non assolve alla funzione tipica del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Solidità della Motivazione dei Giudici di Merito
Secondo la Suprema Corte, la sentenza d’appello era ‘corredata da appropriata motivazione’, basata su significative prove acquisite durante il processo e priva di vizi logico-giuridici. Sia la valutazione della responsabilità penale, sia la determinazione della pena risultavano sorrette da un ragionamento ‘sufficiente e non illogico’. Di fronte a una motivazione solida, un ricorso generico non ha alcuna possibilità di successo.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è un monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna. La Corte ribadisce un principio consolidato: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e disattese in appello. È necessario un ‘quid pluris’, ovvero una critica specifica che individui con precisione le lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto presenti nella decisione impugnata. Citando una precedente sentenza (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019), i giudici sottolineano che le deduzioni devono assolvere a una ‘tipica funzione di una critica argomentata’. In assenza di ciò, il ricorso si svuota della sua funzione e diventa manifestamente infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione evidenzia le conseguenze negative di un’impugnazione non adeguatamente preparata. La vicenda insegna che per contestare efficacemente una sentenza non è sufficiente dissentire, ma è indispensabile costruire un’argomentazione giuridica rigorosa, specifica e pertinente, capace di mettere in luce i vizi concreti della decisione, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le critiche presentate erano vaghe, non specifiche e si limitavano a ripetere argomentazioni già valutate e respinte dai giudici nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘meramente reiterativi’?
Significa che il ricorso non introduce nuovi profili di critica specifica contro la decisione d’appello, ma si limita a riproporre le stesse doglianze e argomentazioni già presentate e respinte in secondo grado. Questo approccio non è sufficiente per un valido ricorso in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11021 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASCOLI PICENO il 29/07/1986
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona il 14 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputata, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno il 29 settembre 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso il 26 giugno 2020, in conseguenza condannandola, con le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62, num. 4, cod. pen., alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa.
L’imputata si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe illogica ed insufficiente quanto all’affermazione di penale responsabilità, anche in relazione alla valutazione delle prove, che si ritiene erronea, ed anche quanto al trattamento sanzionatorio, che si reputa eccessivamente severo, anche in considerazione della giovane età della donna.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull’an della penale responsabilità, sulla qualificazione giuridica e sul trattamento sanzionatorio: e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.