Ricorso Inammissibile: quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi, sottolineando la distinzione fondamentale tra un controllo di legittimità e un riesame del merito. Il caso in questione riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, e la decisione della Suprema Corte ribadisce principi procedurali cruciali per chiunque si approcci al terzo grado di giudizio.
La Vicenda Processuale
Un imputato veniva condannato dalla Corte d’Appello di Milano. Contro questa decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia la qualificazione giuridica dei reati a lui ascritti. Sosteneva, inoltre, che una delle accuse avrebbe dovuto essere considerata assorbita in un’altra.
La difesa cercava di presentare ipotesi alternative sulla ricostruzione dei fatti, criticando di fatto la discrezionalità valutativa esercitata dal giudice di secondo grado.
La Decisione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 14 gennaio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa delle doglianze presentate. I giudici hanno chiarito che le argomentazioni del ricorrente non denunciavano un vero vizio di legittimità – come una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – ma si traducevano in semplici “critiche di merito”.
In altre parole, il ricorrente non stava contestando un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma la sua interpretazione delle prove e la sua ricostruzione della vicenda. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di fungere da terzo grado di giudizio sul fatto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, la Corte ha specificato che la sentenza d’appello, sebbene sintetica, era presente e non manifestava alcuna contraddizione o illogicità evidente (ictu oculi). Data l’estrema semplicità del caso, non vi era spazio per interpretazioni alternative a quella fornita dai giudici di merito.
Inoltre, per quanto riguarda la questione dell’assorbimento di un reato in un altro, la Corte ha ritenuto che tale argomento fosse stato implicitamente respinto. La condanna per tutti i reati contestati e la specifica motivazione, che evidenziava come la minaccia fosse stata integrata proprio dalla falsa attribuzione della qualità di operatore di polizia, rendevano chiara la volontà dei giudici di considerare i reati come autonomi.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Come previsto dalla legge in questi casi, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sui limiti del ricorso per Cassazione. Non è una sede in cui si possono riproporre le stesse argomentazioni fattuali già valutate nei primi due gradi di giudizio. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare un errore di diritto o un vizio logico-giuridico grave e palese nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito si traduce, come in questo caso, in una dichiarazione di ricorso inammissibile e in ulteriori costi per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (come l’errata applicazione della legge o una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica), si limita a formulare critiche sulla valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal giudice di merito.
È possibile contestare la valutazione dei fatti compiuta da un giudice d’appello ricorrendo in Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Pertanto, non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia viziata da palesi illogicità o contraddizioni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6881 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6881 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LEONFORTE il 05/11/1992
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria inviata in limine;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del fatto di reato, non è consentito in quanto si riduce nella formulazione di ipotesi alternative, non scrutinabili in questa sede, in sostanza assimilabili a critiche di merito sull’esercizio da parte del giudice di appello della propria discrezionalità valutativa del fatto, deducibile in sede di legittimità solamente se si riflette in una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione, seppure sintetica, è presente e non manifesta contraddizioni ovvero illogicità, tanto meno manifeste, cioè emergenti ictu oculi, nella rappresentazione di una vicenda che, per la sua estrema semplicità, non offre alcuno spazio ad interpretazioni ulteriori;
ritenuto che l’argomento dell’assorbimento del capo 3 nel capo 1 di imputazione viene implicitamente respinto dall’affermazione di responsabilità per tutti i reati e dalla specifica motivazione in ordine alla specifica modalità minacciosa integrata proprio dalla attribuzione della falsa qualità di operatore di polizia in borghese;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Consi liere’estensore
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Il Presidente