Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25900 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LUGANO ( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
Nessuno è presente per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 ottobre 2023, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado emessa in sede di abbreviato, ha assolto NOME COGNOME NOME dalla condotta di detenzione illegale dell’arma comune di cui al capo 1, confermando invece la condanna quanto alle condotte, contestate al capo 2, di detenzione e porto di arma da guerra.
NOME COGNOME NOME, inteso NOME, fu infatti coinvolto, insieme ad altri soggetti, in una trattativa diretta a cedere un fucile d’assalto TARGA_VEICOLO kalashnikov a Borromeo D’Adda Paolo.
Ha poi ritenuto responsabile NOME di una serie di condotte in materia di stupefacenti (capi 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), di reati in materia di armi (capo 38) e contro il patrimonio (capi 39, 40, 41 e 42), rideterminando la pena previa esclusione dell’aggravante del fatto commesso da 3 o più persone in concorso tra loro.
Per quanto di diretto interesse, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado, dal tenore inequivoco di una serie di conversazione intercettate è emerso il coinvolgimento del ricorrente (che ha ammesso i fatti) in una serie di condotte di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente di diverso tipo.
Sempre in concorso con altri, riceveva e portava in luogo pubblico una pistola con matricola abrasa, al fine di commettere una rapina fingendo di appartenere alle forze di polizia.
E’ stato poi riconosciuto responsabile di alcuni furti in abitazione, tentati e consumati.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione, in quanto la Corte meneghina non ha valutato i dialoghi specificamente indicati dal ricorrente, fondando invece il mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sulla base di altre conversazioni, di cui si lamenta il carattere equivoco e la scarsa valenza dimostrativa.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge penale, avendo il giudice d’appello mancato di analizzare i profili soggettivi e oggettivi caratterizzanti la condotta di porto e detenzione (da cui emerge, invece, il ruolo marginale del ricorrente), per concentrarsi unicamente sulle caratteristiche
dell’arma ceduta, e ciò in violazione del costante orientamento della Corte di cassazione.
Propone ricorso per cassazione anche NOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e di vizio di motivazione, con riguardo al mancato assorbimento delle condotte aventi ad oggetto la stessa sostanza e poste in essere senza soluzione di continuità (capi 11, 12, 13 e 14; capi 16, 17, 18, 19, 20 e 21; capi 23 e 24; capi 28 e 29).
3.2. Con il secondo motivo si invoca l’esclusione dell’aggravante della ingente quantità, non avendo la Corte d’appello valutato la qualità dello stupefacente ed avendo, erroneamente, ritenuto il ricorrente destinatario dell’intera partita.
3.3. Con il terzo motivo si assume l’erroneità del diniego della circostanza attenuante della collaborazione, in quanto il ricorrente non solo ammetteva, in sede di interrogatorio, le proprie responsabilità, ma indicava i nominativi di altri soggetti coinvolti nei traffici e, appena riavuto il possesso del proprio smartphone (poiché posto agli arresti domiciliari), ne forniva anche i recapiti telefonici.
3.4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione al reato di cui al capo 37 (ritenuto più grave) l’immotivato scostamento dal minimo edittale di anni 6 di reclusione: la confessione, le dichiarazioni rese nel corso del processo, la biografia penale, la distanza temporale dai fatti, l’attività lavorativa svolta successivamente, sono tutti indicatori che suggeriscono una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
3.5. Con il quinto motivo si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con i reati già separatamente giudicati in tre diverse sentenze della stessa Corte meneghina.
Si osserva che la preventiva ed unitaria ideazione dei reati è desumibile dalla contestualità spazio – temporale (fatti commessi tra il 2016 ed il 2017, sempre in Milano e nelle zone limitrofe), dalla esecuzione con modalità esecutive affini (tra cui l’utilizzo di una vettura Fiat 500) e della iniziale falsificazione di documenti, in vista della commissione dei reati in materia di stupefacenti
La motivazione del giudice di appello, – nella parte in cui valorizza il mancato rinvenimento dei documenti falsi al momento della esecuzione del titolo cautelare, si rivela illogico, in ragione del tempo trascorso dai fatti (cinque anni).
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME è inammissibile.
I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
L’attenuante del fatto di lieve entità è stata esclusa già dal Giudice dell’udienza preliminare non solo in ordine alle caratteristiche dell’arma ma anche per il contesto illecito in cui si è inserita la vicenda che ha visto protagonista il ricorrente (p. 32).
Nel rispondere alle doglianze del COGNOME, la Corte d’appello di Milano (pp. 17 e 18) ha valutato nel complesso le conversazioni intercettate, giungendo, in linea con le evidenze disponibili, a ritenere che solo il primo fucile, diversamente da quello effettivamente fornito (completo di 20 proiettili) presentasse della ruggine.
D’altra parte il fucile, da ritenersi arma da guerra, fu pagato 3.500 euro dall’acquirente, persona tutt’altro che inesperta nel settore.
Né le prove restituiscono specifiche doglianze da parte dell’acquirente dopo la consegna.
A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si è limitato a sostenere che le conversazioni da lui richiamate fossero più significative a livello probatorio (p. 2), senza muovere una specifica critica alle motivazioni offerte dai giudici di merito.
Richiamando la natura di arma da guerra (venduta carica e funzionante), il contesto in cui si è sviluppata la vicenda (i correi valutavano di vendere anche una pistola mitragliatrice mod. UZI) nonché la pessima biografia penale (di cui pure danno atto le sentenze), i giudici di merito hanno fatto buon governo dei consolidati principi di legittimità relativi al riconoscimento dell’attenuante, in alcun modo messi in discussione dal ricorrente.
Al riguardo, è compito del giudice di merito verificare i profili soggettivi e oggettivi che caratterizzano la condotta inerente alle armi e, in via successiva, all’esito positivo della prima analisi, la quantità e la potenzialità delle stesse (Sez. 1 n. 44903 dell’11/11/2011, COGNOME, Rv. 251460; conforme, Sez. 1, n. 27546 del 17/06/2010, COGNOME, Rv. 247716 – 01; Sez. 5, n. 21243 del 16/03/2001, COGNOME, Rv. 219033 – 01).
Né il ricorrente si confronta con l’orientamento secondo cui l’attenuante può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 1 n. 26270 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 255827; Sez. 2, n. 3853 del 13/12/2019, dep. 2020, COGNOME Vehap, Rv. 278239).
Sicché, la diminuente della lieve entità del fatto può essere negata anche per la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato, tali da formulare un
giudizio negativo sulla sua personalità» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242; Sez. 5, n. 15945 dei 21/03/2013, COGNOME, Rv. 255640; sempre sulla rilevanza dei precedenti penali, Sez. 5, n. 21243 del 16/03/2001, COGNOME, Rv. 219033 – 01).
Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibile.
2.1. L’assunto del ricorrente secondo il quale le diverse condotte riguarderebbero lo stesso stupefacente, detenuto e ceduto in un contesto spaziotemporale omogenee, è funzionale a sostenere la consumazione di una sola condotta, con assorbimento delle successive.
Il motivo si mostra come aspecifico, nella misura in cui non si confronta affatto con la sentenza della Corte d’appello, la quale ha escluso che la successiva cessione possa integrare un post fatto non punibile rispetto al precedente acquisto.
Come pure evidenziato dal Sostituto Procuratore generale, i giudici di merito hanno fondato la valutazione sia sulla diversità ontologica delle condotte, sia sulla diluizione temporale, sia sulla diversa composizione soggettiva dei concorrenti nelle singole fattispecie.
Il motivo è anche manifestamente infondato, non confrontandosi con il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284666 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 22588 del 07/04/2005, COGNOME, Rv. 232094 – 01; Sez. 6, n. 11943 del 13/11/1992, COGNOME, Rv. 192490 – 01).
2.2. Il collegio reputa inammissibile anche il secondo motivo, che riguarda l’aggravante della ingente quantità riconosciuta in relazione al reato di cui al capo 6.
Il ricorrente, nell’affermare di non essere stato il destinatario dell’intero ingentissimo carico (oltre 300 kg di hashish ed oltre 10 . kg di marijuana), non si confronta affatto con l’opposta conclusione cui è motivatamente giunta la Corte d’appello, in forza dell’analisi delle conversazioni intercettate, anche di carattere autoaccusatorio.
Neppure indica, il ricorrente, un solo elemento fattuale, pretermesso o mal ponderato dai giudici di merito, a sostegno del proprio motivo di ricorso, da cui poter inferire la scarsa qualità dello stupefacente.
La Corte d’appello, invece, non ha valorizzato soltanto il quantitativo trattato, ma anche un indicatore indiretto della qualità del narcotico trattato, ovvero la significativa perdita economica derivante dall’intervenuto sequestro, determinata in circa 200.000 euro.
Oltre che del tutto aspecifico, il motivo è manifestamente infondato, nella misura in cui pretende di escludere l’aggravante dall’assenza di ogni valutazione sulla qualità del narcotico.
Di certo il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata “al di là di ogni ragionevole dubbio” va applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze aggravanti, tra cui quella relativa alla ingente quantità (da ultimo, Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351 – 02).
Con diversi interventi questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, la stessa non è di norma ravvisabile, con riferimento alle c.d. droghe leggere, quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4.000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi (cfr., per tutte, Sez. U. n. 14722 del- 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005-01, e Sez. 4, n. 37104 del 29/09/2021, COGNOME, Rv. 281926 – 01), mentre, con riferimento alle c.d. droghe pesanti, quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150-01).
Ciò non vuol dire, però, che la prova dell’avvenuto superamento del valore soglia sia desumibile soltanto attraverso l’effettuazione di un esame sullo stupefacente, ben potendosi argomentare dall’insieme delle prove utilizzabili, quand’anche costituite, come nella specie, da intercettazioni telefoniche ed ambientali (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, COGNOME, Rv. 279512 – 01; Sez. 3 n. 42827 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 267902; Sez. 2, n. 44220 del 18/10/2013, COGNOME, Rv. 257666).
2.3. Il terzo motivo è inammissibile, poiché aspecifico.
Il ricorrente non si confronta con la diffusa motivazione offerta dalla Corte d’appello, che ha valutato le dichiarazioni dell’imputato, ritenendole in parte ininfluenti (poiché non relative al traffico di stupefacenti) ed in parte generiche e parziali rispetto al suo patrimonio conoscitivo, per come emerso nel corso delle indagini.
I giudici di merito hanno quindi offerto una motivazione completa e logicamente ineccepibile, e come tale incensurabile in questa sede.
Né il ricorrente offre spunti interpretativi per superare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui per l’applicazione dell’attenuante del
ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l’utilità e la proficuità delle dichiarazion collaborative rese dall’imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 280385 – 01; Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015, COGNOME, Rv. 262438 – 01, sulla necessità di accertare in positivo la valenza del contributo collaborativo).
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, immotivatamente determinato in misura non prossima al minimo edittale.
Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta anche la violazione dell’art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; conf., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142 – 01).
D’altra parte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Ciò posto il Collegio, ne.Lribadire il principio di diritto secondo cui l’obbligo di una motivazione rafforzata in tema di trattamento sanzionatorio sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01), osserva come i giudici di merito, hanno richiamato l’attenzione sugli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la pessima biografia penale, e l’evasione nel corso del processo (p. 14).
Il (limitato) scostamento dal minimo edittale rinviene quindi congrua motivazione, avendo i giudici di merito individuato indici di disvalore di tipo oggettivo (attinenti alla gravità del fatto) e di valenza soggettiva (inerenti alla capacità a delinquere).
2.5. Anche il quinto motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione, non sì confronta con la motivazione dei giudici di merito, e quindi deve ritenersi aspecifico.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a richiamare la contiguità spazio – temporale tra i reati, in parte realizzati con l’utilizzo di una stessa vettura.
La Corte d’appello, invece, ha osservato come i reati separatamente giudicati siano in parte eterogenei, in parte del tutto avulsi da quelli commessi nel presente
processo (poiché derivanti da un proposito ritorsivo), in parte legati a circostanze del tutto contingenti (come le false generalità declinate ad un controllo di polizia).
A ciò deve aggiungersi che nessun elemento consente di ritenere – né è stato indicato dalla difesa – l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, che segna il discrimine rispetto alla mera ricaduta.
Invero, l’unicità del disegno criminoso non deve essere confusa con la generale tendenza a porre in essere determinati reati, o comunque con la scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose.
Ciò che invece occorre è la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti che siano concepiti almeno nelle linee essenziali; progettazione non può essere ritenuta sulla base dell’identità o dell’analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione, occorrendo invece che sussistano specifici elementi a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto di una originaria ideazione determinazione volitiva (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266615; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266179 – 01).
In difetto di tali specifici elementi (per vero nemmeno dedotti) non si è in presenza della ideazione unitaria utilmente spendibile ex art. 81 cod. pen., ma piuttosto della mera ricaduta nel reato e di una abitualità a delinquere (in tal senso, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862), ovvero della inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle -ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il GLYPH ‘ere estensore
Il Presidente