Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/11/1996
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parzia riforma della pronuncia emessa in data 29 novembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di
Livorno, ha riqualificato il delitto ascritto all’imputato NOME COGNOME nella fattisp cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena, ridotta per il
prescelto e condizionalmente sospesa, in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro
1.000 di multa, fatto commesso in Livorno il 18 giungo 2022. Ha revocato, altresì
l’espulsione dal territorio dello Stato.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione, in ordi mancata applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.
2.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il profilo doglianza relativo al trattamento sanzionatorio si concreta in censure non consentite dal
legge in questa sede di legittimità, essendo il ragionamento della decisione sorretto d sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte territoriale ha ben motivato circa la proporzionalità del trattamento sanzionato corrisposto all’imputato, in osservanza dei criteri ex artt. 132 e 133 cod. pen., all’ della riqualificazione del fatto di reato nella fattispecie di lieve entità di cui a comma 5, D.P.R. n. 309/1990, ritenendo che la pena base deve discostarsi in termini apprezzabili dal minimo edittale, tenuto conto del quantitativo di stupefacente detenut dell’elevato numero di dosi ricavabili dallo stesso, nonché delle diverse generalità forn dall’imputato alle autorità procedenti. Inoltre, la pena è stata ridotta per il rito p e, considerata l’incensuratezza dell’imputato, ne è stata concessa la sospensione condizionale (fogli 2 e 3 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 3, n. 26257/2022, Rv 283279; Sez. 5, n. 38606/2018, Rv. 273823; Sez. 7, n. 22398/2018, Rv. 272997; Sez. 4, n. 36078/2017, Rv. 270806).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio2025
Il Consigliere estensore
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