Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIESI il 22/02/1974
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gh atti e la sentenza impugnata;
esaminato I ricorso proposto a mezzo del difensore da Siculiana NOME, ritenuto responsabile della illecita detenzione di sostanza stupefacente dei tipo
eroina, da cui erano ricavabili n. 415,4 dosi medie singole.
73,
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione dell’art.
comma 5, cl.P.R. 309/90 per il mancato riconoscimento della fattispecie deila lieve entità; 2. Contraddittorietà e manifesta illogicita della motivazione,
inosservanza dei principi stabiliti nella sentenza COGNOME (n. 45061 dei
03/11/2022)
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativci sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente
a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta deil’imputato, i giudici di merito hanno negate ia ricorrenza delia
,
fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato ponderale, modalità di detenzione) indicativi della
professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima
offensività.
Considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che il precedente citato dalla difesa – riguardante la possibilità di determinare la fattispecie di lieve entità
sulla base del solo dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su an campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità dei fatto deve intendersi superato dal più recente e condivisibile orientamento, in base al quale, in ossequio al tenore della norma e al dictum delle Sezioni Unite, è necessario fare riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati neiVairt. 73, cornrna 5, d.P.R. 309/90 (Sez. 3, n. 12551 dei 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 e 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del a somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 2 aprile 2025