Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti precisi. Un’ordinanza recente ci mostra come un ricorso inammissibile perché generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario.
Il caso in esame: una condanna e un ricorso vago
I fatti alla base della decisione riguardano un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Invece di contestare la ricostruzione dei fatti o la qualificazione giuridica del reato, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione lamentando unicamente il trattamento sanzionatorio ricevuto, ossia la quantificazione della pena.
Tuttavia, il ricorso è stato redatto in termini estremamente generici, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni della sentenza d’appello e senza specificare perché la pena applicata fosse da considerarsi ingiusta o sproporzionata.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente, attraverso il suo unico motivo, si era limitato a sollevare “censure generiche”.
Il problema principale risiedeva nel fatto che il ricorso non si confrontava in modo critico e specifico con la decisione impugnata. La sentenza della Corte d’Appello, infatti, aveva argomentato in modo congruo e dettagliato le ragioni alla base della pena inflitta. Ignorare tali argomentazioni, proponendo critiche vaghe, rende il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge, trasformandolo in un atto processuale inefficace.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non basta esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice precedente; è necessario indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha spiegato perché le argomentazioni della Corte d’Appello sul trattamento sanzionatorio fossero errate. Questa mancanza di confronto specifico rende il motivo di ricorso astratto e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di valutare specifici errori di diritto denunciati dalle parti. Un ricorso inammissibile per genericità non consente alla Corte di svolgere questa funzione.
le conclusioni
L’ordinanza ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la condanna della Corte d’Appello. In secondo luogo, e come diretta conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione insegna una lezione importante: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico, preciso e argomentato. La genericità non è solo inefficace, ma può portare a ulteriori oneri economici, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio.
Cosa significa dichiarare un ricorso inammissibile?
Significa che il giudice non esamina la questione nel merito perché il ricorso non rispetta i requisiti di forma o di sostanza previsti dalla legge, come in questo caso la mancanza di motivi specifici.
Perché il ricorso è stato considerato generico?
Perché si è limitato a criticare il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni che la Corte d’Appello aveva fornito a sostegno della propria decisione sulla pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, oltre alla conferma della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Roman
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pe Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso attinente al trattam sanzionatorio, oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisione che ha congruamente argomentato sul punto (pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024