Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una garanzia di revisione del processo. Un ricorso inammissibile non solo viene respinto senza un esame del merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello conduca inevitabilmente a questa conclusione, specialmente quando si contestano valutazioni discrezionali del giudice come la concessione delle attenuanti.
I Fatti del Caso: un Furto e l’Appello
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due soggetti per il reato di furto in abitazione, confermata dalla Corte di Appello. Non accettando la decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta motivazione apparente della sentenza impugnata riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato la loro scelta.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel cuore della questione (il merito), ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti minimi per poter essere esaminato. La condanna è quindi diventata definitiva e, come vedremo, la presentazione di un ricorso infondato ha comportato costi aggiuntivi per gli imputati.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Suprema Corte ha definito il motivo di ricorso come “generico e manifestamente infondato”. I giudici hanno chiarito che la Corte di Appello aveva, in realtà, fornito una motivazione congrua e logica, ancorata agli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, che disciplina il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
Nello specifico, la decisione di non concedere le attenuanti si basava su due pilastri solidi:
1. I precedenti penali: Gli imputati avevano numerosi precedenti penali, anche specifici per reati contro il patrimonio. Questo elemento è stato ritenuto preponderante nel giudizio sulla loro personalità.
2. La riprovevolezza della condotta: Il furto non era un episodio qualunque. Il bene sottratto era in dotazione a una struttura di assistenza per persone bisognose. Questo ha conferito al gesto una particolare gravità morale, che i giudici di merito hanno legittimamente considerato.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma di controllare la legittimità e la coerenza logica della motivazione. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi, il tentativo di censurarla con argomentazioni generiche si è rivelato un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
L’ordinanza non si è limitata a respingere il ricorso. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha prodotto due importanti conseguenze economiche a carico dei ricorrenti:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: È la conseguenza standard di ogni soccombenza.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha imposto il pagamento di tremila euro a questo fondo statale. Questa ulteriore sanzione scatta quando l’inammissibilità del ricorso è dovuta a “colpa” del ricorrente. In pratica, si sanziona l’aver intrapreso un’azione legale priva di serie possibilità di accoglimento, impegnando inutilmente le risorse della giustizia.
Questa pronuncia sottolinea l’importanza di formulare ricorsi specifici e ben argomentati, che attacchino vizi reali della sentenza impugnata e non si limitino a contestare genericamente l’apprezzamento discrezionale del giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e manifestamente infondato. Non contestava specifici vizi logici o giuridici della sentenza d’appello, ma si limitava a criticare in modo generico la valutazione discrezionale del giudice sulla mancata concessione delle attenuanti.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha basato la sua decisione su due elementi principali: i numerosi e specifici precedenti penali degli imputati e la particolare riprovevolezza della condotta, consistente nel furto di un bene appartenente a una struttura di assistenza per persone bisognose.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della loro colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10197 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MOLA DI BARI il 12/09/1995
COGNOME NOME nato a CONVERSANO il 30/01/1994
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il deli di furto in abitazione;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che assume l’apparenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato cont in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’ar cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad ess riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 4395 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) – rimarcando che gli imputati hanno riportato numerosi precedenti penali anche specifici e sottolineando la riprovevolezza della specifi condotta (sostanziatasi nel furto di un bene in dotazione a una struttura di assistenza per perso bisognose) – e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2024.